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I diritti dei passeggeri aerei sono espressamente previsti dal Regolamento (CE) n. 261/2004 che offre tutela nel caso di ritardo del volo(1), ritardo del volo(2) o negato imbarco(3) e dalla Convenzione di Montreal e dal Regolamento (CE) 889/2002 che disciplinano le conseguenze del danneggiamento, dello smarrimento o della ritardata consegna dei bagagli(4).

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 si applica:

- ai passeggeri di voli in partenza da un aeroporto UE e operati da compagnie aeree dell’UE o extra UE;
- ai passeggeri di voli che arrivano nel territorio UE con provenienza da un paese extra UE e gestiti da compagnie aeree dell’UE.

La tutela prevista nel Regolamento non si applica:

- ai passeggeri che provengono da un paese extra UE con volo gestito da una compagnia extra UE
- ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o che beneficiano di una tariffa ridotta non accessibile al pubblico.

La Convenzione di Montreal si applica a ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci in cui il luogo di partenza e il luogo di arrivo sono situati sul territorio di Stati parti della Convenzione medesima ( link?)

Una specifica disciplina è prevista per i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta: il Regolamento (CE) 1107/2006 stabilisce l’obbligo per il vettore di prestare assistenza gratuita in aeroporto. Il passeggero deve però informare con anticipo di almeno 48 ore la compagnia al fine di consentire un’adeguata organizzazione dell’assistenza.

Altre disposizioni particolari si occupano di disciplinare le conseguenze della mancata partenza del passeggero per cause non imputabili alla compagnia (5).

 

Trasporto ferroviario

I diritti dei passeggeri in caso di disservizi quali ritardo(6) e cancellazione(7), sono espressamente previsti dal Regolamento (CE) n. 1371/2007, la cui applicazione interessa i servizi di trasporto ferroviario internazionale all’interno del territorio dell’Unione Europea. Secondo tale regolamento è necessario che la compagnia fornisca sempre esaustive informazioni sulle condizioni generali applicabili al contratto, sugli orari e le condizioni di viaggio, sui servizi per diversamente abili(8), servizi a bordo e procedure per i reclami.

Adeguata tutela è prevista anche nel caso di danneggiamento o smarrimento dei bagagli (9) .

 

ALTRO TIPO DI EFFETTO APPLICABILE

Titolo test

I diritti dei passeggeri in caso di disservizi quali ritardo(6) e cancellazione(7), sono espressamente previsti dal Regolamento (CE) n. 1371/2007, la cui applicazione interessa i servizi di trasporto ferroviario internazionale all’interno del territorio dell’Unione Europea. Secondo tale regolamento è necessario che la compagnia fornisca sempre esaustive informazioni sulle condizioni generali applicabili al contratto, sugli orari e le condizioni di viaggio, sui servizi per diversamente abili(8), servizi a bordo e procedure per i reclami. Adeguata tutela è prevista anche nel caso di danneggiamento o smarrimento dei bagagli (9) .
 
 
ALTRO TIPO DI EFFETTO APPLICABILE

Titolo test

Ritardo (6)

Il passeggero ha, in primo luogo, diritto ad essere informato del ritardo. 

Nel caso in cui questo sia superiore a 60 minuti il passeggero ha diritto a:

  • annullamento del viaggio e rimborso (integrale o parziale, a seconda dei casi) del prezzo del biglietto
  • trasporto verso la destinazione finale appena possibile
  • assistenza (pasti e bevande in relazione al tempo di attesa e alloggio se si rende necessario il pernottamento)

In caso di ritardo all’arrivo nella stazione di destinazione, si ha diritto a un indennizzo pari al:

  • 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso fra 60 e 119 minuti
  • 50% del biglietto per un ritardo di almeno 120 minuti

La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza C-509/11, ha stabilito che tale indennizzo è dovuto anche nel caso in cui il ritardo sia imputabile a “cause di forza maggiore”; ciò in considerazione del fatto che l’indennizzo previsto dal Regolamento, calcolato in riferimento al prezzo del biglietto, ha la funzione di compensare il costo del biglietto pagato dal passeggero come corrispettivo di un servizio non eseguito in conformità al contratto di trasporto.

Non è previsto alcun rimborso se:

  • il prezzo del biglietto è pari o inferiore a €4
  • il passeggero è stato informato del ritardo prima dell’acquisto
 
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