Contratti conclusi a distanza e nei locali commerciali
Il luogo in cui si conclude un contratto ha una certa rilevanza nel Codice del Consumo in quanto specifica obblighi per il professionista e altrettanti diritti per il consumatore. Quando si acquista un bene online o tramite vendita porta a porta oppure in un negozio fisico, si fa riferimento rispettivamente ai contratti conclusi a distanza, ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e a quelli conclusi nei locali commerciali del professionista, i quali sono regolamentati dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori trasposta nel nostro Codice del Consumo:
- Per contratto a distanza si intende un contratto avente per oggetto la vendita di beni o servizi. La conclusione del contratto avviene con qualunque mezzo utile come il telefono, la posta elettronica o il catalogo e, dunque, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore.
- Per contratto negoziato fuori dai locali commerciali si intende, invece, qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore che si è concluso:
- alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore in un luogo diverso dai locali del professionista o per cui sia stata fatta un'offerta da parte del consumatore nelle stesse circostanze;
- nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista;
- durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista con lo scopo di promuovere o vendere beni o servizi al consumatore.
Le disposizioni del Codice del Consumo relative ai contratti conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali non si applicano, però, ad alcune tipologie contrattuali come, ad esempio, quelli legati al credito al consumo, ai servizi finanziari, alla multiproprietà, ai servizi sociali e all’assistenza sanitaria, ai giochi d'azzardo, ai contratti stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale, ai contratti turistici e, seppure con qualche eccezione, ai contratti di trasporto passeggeri. Inoltre, in relazione ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, le disposizioni del Codice del Consumo non si applicano ogni qualvolta il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro.
- Per contratto concluso nei locali commerciali si intende quel contratto, appunto, concluso in un locale commerciale ossia qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente oppure a carattere abituale.
Obblighi di informazioni:
Nell’ambito dei contratti conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali nonché di quelli conclusi nei locali commerciali, prima che il consumatore sia vincolato da essi, il professionista è tenuto a fornire al consumatore, in maniera chiara e comprensibili, una serie di informazioni:
- l'identità del professionista, l'indirizzo della sede ed i recapiti per contattarlo;
- le caratteristiche essenziali del bene o del servizio e il relativo prezzo comprensivo delle spese di consegna e delle eventuali imposte;
- le modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto;
- l'esistenza del diritto di recesso, le condizioni, termini e procedure per esercitarlo, nonché il modulo tipo di recesso;
- la durata del contratto e, in caso di tacito rinnovo, le condizioni per recedere;
- il costo di utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, se non è calcolato sulla tariffa di base;
- un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni.
Il professionista è tenuto, inoltre, a fornire le informazioni in modo appropriato al mezzo di comunicazione impiegato. Per esempio, se tali informazioni vengono presentate su un supporto durevole, come carta, DVD o e-mail devono essere comprensibili.
In merito ai contratti conclusi a distanza, inoltre, l’obbligo di pagamento deve essere immediatamente riconoscibile dal consumatore e prima che lo stesso proceda con la conferma dell’ordine. Inoltre, eventuali pagamenti supplementari facoltativi dovranno essere espressamente accettati dal consumatore.
Nel caso, invece, dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il professionista è tenuto a fornire una copia del contratto firmata sempre su un supporto cartaceo o durevole.
Consegna:
Una volta stipulato un contratto a distanza o fuori dai locali commerciali, il professionista ha l'obbligo di provvedere alla consegna del bene o alla fornitura del servizio senza ritardo e, al più tardi, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, salvo che non si sia concordato un diverso termine. Se la consegna non avviene nei termini stabiliti, il consumatore concede al professionista un termine supplementare congruo entro cui effettuare la consegna. Se anche quest’ultimo decorre inutilmente, è possibile chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del corrispettivo versato e, in alcuni casi, il risarcimento del danno.
Diritto di recesso:
Per i contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali (art. 52 Codice del Consumo) è previsto il diritto di recesso inteso come il diritto del consumatore ad avere un ripensamento sul contratto concluso e richiederne il recesso senza dover fornire alcuna motivazione in merito.
Tale diritto non può essere esercitato nel caso di acquisti effettuati in negozio a meno che la politica del venditore non preveda tale possibilità. Il diritto di recesso va esercitato entro 14 giorni che decorrono dalla consegna, se si è acquistato un prodotto, o dalla conclusione del contratto se l’acquisto riguarda un servizio. Sebbene la normativa abbia predisposto dei moduli con contenuti standard per comunicare il recesso dal contratto, è possibile esercitare tale diritto mediante una semplice dichiarazione esplicita da inviare al professionista. Tuttavia, il rispetto del termine dei 14 giorni è fondamentale, pertanto, è importante utilizzare canali di comunicazione che, all’occorrenza, possano documentare la data di invio. Spetta al professionista informare il consumatore sull’esistenza del diritto di recesso; in mancanza di tale informazione il termine per esercitare il diritto di recesso scade 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale. Se, invece, il professionista fornisce queste informazioni entro 12 mesi dalla conclusione del contratto, il periodo di recesso termina 14 giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. A corredo del diritto di recesso, la norma prevede il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso integrale del corrispettivo versato.
Il diritto di recesso è escluso per alcune tipologie di prodotti e servizi, come, ad esempio, per le bevande alcoliche, i beni confezionati su misura o quelli che rischiano di deteriorarsi o a scadere rapidamente, per beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici e aperti dopo la consegna e in caso di fornitura di registrazioni audio-video, giornali ecc… Inoltre, il diritto di recesso è escluso in caso di acquisto tramite asta pubblica, prenotazioni di alloggi non residenziali, noleggio auto e di contratti di trasporto.
Una volta che il consumatore recede dal contratto è obbligato a restituire al professionista il bene ricevuto entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso e, allo stesso tempo, il professionista deve rimborsare il consumatore entro il medesimo termine. I costi della restituzione sono sostenuti dal consumatore, a meno che il professionista non abbia omesso di informare il consumatore in merito o si impegni contrattualmente al reso gratuito. Per il rimborso il professionista è tenuto ad utilizzare lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore, a meno che quest’ultimo non abbia acconsentito ad un altro mezzo di pagamento. È importante sottolineare che il professionista può trattenere il rimborso fino a quando non ricevere il prodotto restituito o il consumatore non fornisca prova della riconsegna.