ECC-Net versione italianaECC-Net EnglishEcc-Net De

Sicurezza dei prodotti

Il problema della sicurezza dei prodotti commerciati all’interno dell’Unione Europea, risulta inscindibilmente collegato alle previsioni, nazionali e comunitarie, in tema di responsabilità del produttore per i danni cagionati da prodotto difettoso. Anche tale materia risulta regolata da una pluralità di disposizioni legislative le quali, integrandosi vicendevolmente, vengono a costituire un “corpo unico”, avente come finalità quella di consentire una “tutela preventiva” del consumatore, al fine di prevenire eventuali danni dovuti dalla messa in commercio di prodotti “insicuri”. Tra i più importanti testi normativi in materia, citiamo la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti ed il decreto n. 172 del 21 maggio 2004, che hanno come scopo di tutelare i Consumatori imponendo a produttori e distributori un generale obbligo di immettere sul mercato e di permettere la libera pratica esclusivamente di prodotti sicuri, rendendo più efficace ed incisivo il sistema interno di controllo, nel rispetto delle competenze regionali, e prevedendo sanzioni di effettiva efficacia dissuasiva.

Politiche europee per la sicurezza dei prodotti

La peculiarità nonché la tecnicità della materia ci impone di elencare talune definizioni utili a comprendere meglio l’argomento.

Prodotto sicuro: si intende qualsiasi prodotto che in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nel contesto di un’elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Prodotto pericoloso: si intende qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro.

Rischio grave: qualsiasi rischio grave, compresi quelli i cui effetti non sono immediati, che richieda un intervento rapido delle autorità pubbliche.

Produttore: si intende il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità Europea, e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante, apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto. Si intendono produttori, anche il rappresentante del fabbricante, se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto; gli altri operatori professionali, facenti parte della catena di commercializzazione, nella misura in cui la loro attività incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

Distributore: si intende qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

Richiamo: la misura volta ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai Consumatori.

Ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l’esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta ai Consumatori.

Il concetto di sicurezza

Ai sensi vigente decreto, è prodotto sicuro, qualsiasi prodotto che in condizioni normali d’uso o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio, oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione di determinati elementi:

· le caratteristiche del prodotto, tra cui si ricorda la composizione, l’imballaggio, l’assemblaggio e la manutenzione;

· gli effetti del prodotto su altri prodotti, nel caso di un loro uso congiunto;

· la presentazione del prodotto, l’etichettatura e le istruzioni d’uso;

· le categorie di Consumatori che sono soggette al rischio nell’utilizzo del prodotto, in particolare minori e anziani.

Inoltre, le autorità competenti devono adottare le misure necessarie per limitare l’immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo del prodotto se, nonostante la conformità, si rivela pericoloso per la salute e la sicurezza del Consumatore.

L'importanza delle istruzioni

Qualora i parametri fissati dal legislatore non siano sufficienti a determinare un’automatica applicazione della suddetta normativa, si ricorrerà, di volta in volta, alla mediazione e all’interpretazione della pubblica autorità preposta, per l’accertamento del rispetto delle norme sulla sicurezza dei prodotti ovvero, una volta prodottosi il danno, il ricorso alla competente autorità giudiziaria.

La pubblicità del prodotto è certamente un elemento che può indurre, nel consumatore, un certo grado di fiducia nel prodotto, potendo quindi incidere sul grado di sicurezza che ci si può legittimamente attendere da questo.

Oltre la pubblicità, anche le avvertenze hanno la funzione di fornire informazioni anche di carattere tecnico sul prodotto, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di danni che potrebbero derivare dalla particolare pericolosità o dall’utilizzo del bene. Tali informazioni quindi, hanno un ruolo di primaria importanza nell’integrazione del requisito della sicurezza dei prodotti, pur se non potranno mai sopperire alle intrinseche carenze tecniche di un dato prodotto.

Al fine di fornire un adeguato ausilio al Consumatore, nell’utilizzo di un determinato prodotto, le informazioni-avvertenze, debbono essere caratterizzate dai seguenti requisiti:

completezza: concetto identificabile con l’analiticità, in base al quale le istruzioni dovranno ben specificare il pericolo derivante dal mancato rispetto delle indicazioni;

evidenza: consiste nel rendere facilmente intelligibile e riconoscibile il rischio derivabile al consumatore;

intensità: le istruzioni dovranno essere tali da far intendere chiaramente al consumatore la gravità del rischio a cui egli potrebbe essere sottoposto.

I controlli

Le amministrazioni pubbliche competenti per materia, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.

Il sistema di controlli, comporta l’adozione, da parte delle competenti Amministrazioni, dei provvedimenti proporzionati alla gravità del rischio connesso alla commercializzazione del prodotto, anche dopo che il prodotto sia stato immesso in circolazione. Questa attività di controllo, sarà esperita tramite approfondite indagini, consistenti anche nel prelievo di campioni di prodotto, al fine di sottoporli a prove ed analisi, e verificarne la sicurezza.

La P.A., nell’esercizio della sua attività di monitoraggio e controllo, potrà altresì stabilire precauzioni particolari, per prodotti ad elevato potenziale di pericolosità, prevedendo ad esempio, l’apposizione di particolari avvertenze e/o la diffusione di informazioni, contestualmente alla commercializzazione del prodotto. Potrà anche essere stabilito il divieto di commercializzazione del prodotto, che potrà essere definitivo (o diventare tale con il tempo), oppure potrà disporsi un invito al produttore, ad aggiornare i prodotti già commercializzati, alla luce delle norme in materia di sicurezza, a pena del ritiro dal mercato o della loro distruzione.

La tipologia dei controlli e dei provvedimenti che le Amministrazioni possono effettuare ed intraprendere, a seconda del grado di rischiosità del prodotto, sono:

per qualsiasi prodotto:

- disporre, anche dopo che un prodotto e' stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

- esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

- prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:

- richiedere l’apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;

- sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro;

per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:

- disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:

- vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;

- disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal decreto legislativo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l’incolumità pubblica;

per qualsiasi prodotto pericoloso:

- vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto

per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato, rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

- ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

- ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.

Seguici su


euministero sviluppo economicoProv Bolzano

 

 

Your Europe 


Adiconsum - Associazione Difesa Consumatori dal 1987Verbraucherzentrale Südtirol

© 2021 ECC-NET Centro Europeo Consumatori Italia