Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, istituito con Regolamento (CE) 1896/2006, è una procedura semplificata attraverso la quale ogni cittadino (ma anche un’impresa), può recuperare un credito pecuniario non contestato, e cioè una somma di denaro liquida ed esigibile (vale a dire determinata nell’ammontare e non sottoposta a termine o condizione) da una persona o da un’azienda stabilita in un Paese dell’Unione Europea (ad eccezione della Danimarca) diverso dal proprio. Può accadere infatti, nel caso in cui si debba recuperare del denaro nei confronti di un soggetto stabilito in un Paese diverso dal proprio, di lasciarsi scoraggiare dalla prospettiva di non trascurabili difficoltà, costi eccessivi e dispendio di tempo, timori che troppo frequentemente inducono a rinunciare a far valere i propri diritti. Attraverso il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento è invece possibile avvalersi di una procedura scritta, poco dispendiosa, e per la quale non è necessaria l’assistenza di un legale.

Quando è possibile attivare il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento?

Si applica alle controversie transfrontaliere civili e commerciali; una controversia è definita transfrontaliera quando almeno una delle parti in causa non è stabilita nel Paese in cui si trova il tribunale competente. È possibile utilizzare la procedura, ad esempio, se hai acquistato un prodotto online e lo hai restituito al venditore esercitando il diritto di recesso; hai correttamente restituito il bene al venditore e questo ti ha assicurato il rimborso nel termine di qualche giorno. Il rimborso tuttavia non avviene nelle tempistiche previste e nonostante i tuoi solleciti, il professionista non fornisce riscontro alle tue richieste.

Non è possibile utilizzare il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento nel caso di controversie relative a:

  • regime patrimoniale fra coniugi o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni
  • fallimenti, concordati e procedure affini
  • la sicurezza sociale
  • i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo se
  1. a) sono stati oggetto di accordo tra le parti

b) se vi è stata ammissione di debito, o riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

Si ricorda che il regolamento istitutivo del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento non è applicato in Danimarca e dunque un’azione nei confronti di un soggetto danese deve essere proposta attraverso una procedura nazionale.

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