Trasporto aereo
I diritti dei passeggeri aerei sono espressamente previsti dal Regolamento (CE) n. 261/2004 che offre tutela nel caso di ritardo del volo, cancellazione o negato imbarco e dalla Convenzione di Montreal e dal Regolamento (CE) 889/2002 che disciplinano le conseguenze del danneggiamento, dello smarrimento o della ritardata consegna dei bagagli.
Il Regolamento (CE) n. 261/2004 si applica:
- ai passeggeri di voli in partenza da un aeroporto UE e operati da compagnie aeree dell’UE o extra UE;
- ai passeggeri di voli che arrivano nel territorio UE con provenienza da un paese extra UE e gestiti da compagnie aeree dell’UE.
La tutela prevista nel Regolamento non si applica:
- ai passeggeri che provengono da un paese extra UE con volo gestito da una compagnia extra UE
- ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o che beneficiano di una tariffa ridotta non accessibile al pubblico.
La Convenzione di Montreal si applica a ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci in cui il luogo di partenza e il luogo di arrivo sono situati sul territorio di Stati parti della Convenzione medesima.
Una specifica disciplina è prevista per i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta: il Regolamento (CE) 1107/2006 stabilisce l’obbligo per il vettore di prestare assistenza gratuita in aeroporto. Il passeggero deve però informare con anticipo di almeno 48 ore la compagnia al fine di consentire un’adeguata organizzazione dell’assistenza.
Altre disposizioni particolari si occupano di disciplinare le conseguenze della mancata partenza del passeggero per cause non imputabili alla compagnia.
La compagnia aerea ha l’obbligo di prestare adeguata assistenza se:
- nella tratta all’ interno dell’UE inferiore o pari a 1500 km il ritardo supera le 2 ore
- nella tratta all’interno dell’UE oltre i 1500 km il ritardo supera le 3 ore
- nella tratta al di fuori dell’UE fino a 1500 km, tra 1500 e 3500 km e oltre 3500km, il ritardo supera rispettivamente 2, 3 o 4 ore.
- Nel caso in cui il ritardo superi le 5 ore, il passeggero può scegliere tra rimborso del prezzo del biglietto e riprotezione su un volo alternativo.
Nell’ipotesi in cui il ritardo superi le 3 ore, la compagnia è obbligata a corrispondere una compensazione pecuniari pari a:
€ 250 per tratte inferiori o pari a 1500 chilometri
€ 400 per tratte superiori ai 1500 chilometri e inferiori o pari a 3500 chilometri
€ 600 per tutte le altre tratte