IL CONTESTO ITALIANO

In Italia, il processo di incentivazione dell’ADR è stato avviato dal legislatore in via autonoma, anche in contesti diversi da quelli del consumo e dell'utenza in senso stretto, anche se sicuramente per effetto della politica comunitaria.

La L. 580/93 di riforma delle Camere di Commercio, ha attribuito a queste ultime un ruolo di primo piano, riconoscendo la facoltà di promuovere le ADR e prevedendo l'istituzione di camere arbitrali e conciliative. La L. 281/98 sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti ha previsto che le associazioni dei consumatori riconosciute come rappresentative a livello nazionale, possano attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio competente per territorio.

Un’ulteriore incentivazione dell'ADR in rete (Online Dispute Resolution ) è effettuata dal decreto legislativo 70/03, attuativo della direttiva sul commercio elettronico, che introduceva una prima forma di ODR stabilendo, all'art. 19, che “in caso di controversie, prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione possono adire anche organi di composizione extragiudiziale che operano anche per via telematica.”

Nel Marzo 2011 entra, poi, in vigore il D. Lgs 28/2010 che prevede forme obbligatorie, in talune materie, della mediazione nelle controversie civili e commerciali, con l’intento di deflazionare i tribunali più che, in verità, a diffondere la cultura della risoluzione delle controversie attraverso organismi stragiudiziali. 

Tuttavia, già nel 1991, a seguito di un progetto pilota della CE, si andava diffondendo in Italia un nuovo e singolare modello di composizione stragiudiziale delle controversie, la conciliazione paritetica, nella quale la soluzione alla lite viene proposta da una commissione paritetica composta da un rappresentante dell’azienda/associazione di categoria e da un rappresentante di una associazione dei consumatori incaricato dal consumatore. Le aziende infatti, mediante la sottoscrizione di un Protocollo di intesa con le associazioni nazionali dei consumatori riconosciute (iscritte cioè nel Registro tenuto dal Ministero dello sviluppo economico), istituiscono una commissione di conciliazione cui verrà demandata la risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra l’impresa firmataria del protocollo e i propri clienti.

Con D. Lgs. n. 130 del 6 agosto 2015 l’Italia ha dato attuazione alla direttiva 2013/11/UE (Direttiva ADR) per la risoluzione alternativa delle controversie insorte tra consumatori e venditori/prestatori di servizi stabilizzati nell’Unione Europea.  Il decreto attuativo, entrato in vigore il 3 settembre 2015, ha modificato la parte V del Codice del consumo, introducendo il titolo II bis  - Risoluzione extragiudiziale delle controversie con gli articoli da 141-bis a 141-decies.

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