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Cancellazione volo, ritardo prolungato e negato imbarco
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Per “cancellazione volo” s’intende l’evento per cui un volo originariamente previsto dalla compagnia aerea venga, in un momento successivo, cancellato. Il verificarsi di tale situazione è contemplato e disciplinato dal Regolamento 261/2004/CE, il quale attribuisce ai passeggeri che godano di regolare prenotazione per un volo in seguito cancellato il diritto a ricevere adeguata assistenza durante la permanenza in aeroporto, ad essere imbarcati su un volo alternativo e, in alcuni casi, a beneficiare di una compensazione economica a titolo di risarcimento per il disagio subito.
Il prospetto disponibile al link seguente riassume i diritti che il Regolamento 261/2004/CE riconosce ai passeggeri in caso di cancellazione del volo prenotato, ai sensi degli artt. 5, 7, 8 e 9.
Ritardo volo. L’ipotesi di ritardo volo è disciplinata sia dal Regolamento 261/2004/CE che dalla Convenzione Internazionale di Montreal del 28 maggio 1999, a cui è stata data esecuzione nel nostro ordinamento mediante la legge n.12 del 10.01.2004.
In base a quanto previsto dal Regolamento 261/2004/CE, il ritardo nella partenza di un volo aereo di 2, 3 o 4 ore pone in capo alle compagnie il dovere di prestare adeguata assistenza ai passeggeri durante la loro attesa, mentre un ritardo superiore alle 5 ore conferisce al passeggero il diritto di ricevere, oltre l’assistenza dovuta, anche il rimborso totale del prezzo del biglietto acquistato per il viaggio (o le parti di viaggio) di cui non ha beneficiato.
Lo schema che segue analizza in maniera dettagliata le diverse ipotesi di ritardo, evidenziando per ciascuna di esse gli oneri che sorgono in capo al vettore aereo, ai sensi di quanto disposto dagli art. 4, 8 e 9 del Regolamento 261/2004/CE, nonché in conformità alla recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 novembre 2009 (procedimenti riuniti C 402/07 e C 432/07).
* Aggiornamento del 23 ottobre 2012: leggi in fondo al testo
Negato imbarco. Nella prassi commerciale delle compagnie aeree, spesso accade che anche chi sia regolarmente prenotato su un volo di linea, disponendo di un valido documento di trasporto ed avendo avuto l’accortezza di essersi presentato tempestivamente all’imbarco, non venga imbarcato sull’aeromobile perché lo stesso risulta già completamente occupato. Questa circostanza viene definita in termini tecnici come “overbooking” ossia, letteralmente, accettazione di prenotazioni in eccesso. E’ fuori di dubbio che il rifiuto di imbarcare il passeggero in possesso di regolare biglietto, con prenotazione confermata, costituisca un vero e proprio inadempimento contrattuale della compagnia aerea cui consegue l’obbligo di quest’ultima di risarcire i conseguenti danni.
Il Regolamento 261/2004/CE, atto normativo comunitario di immediata applicazione negli Stati membri che, pertanto, non necessita di recepimento a livello nazionale, ha provveduto a rinnovare la disciplina comunitaria in materia di negato imbarco, rafforzando in modo sostanziale la tutela del passeggero viaggiatore sia in termini di risarcimento pecuniario che in termini di assistenza da parte del vettore aereo.
I passeggeri che hanno diritto alla tutela sono quelli che dispongono di una prenotazione confermata sul volo in cui viene negato l’imbarco e che si sono presentati all’accettazione all’ora indicata per iscritto od, in mancanza di questa, almeno 45 minuti prima dell’ora di partenza (articolo 3). La novità assoluta del Regolamento 261/2004/CE è rappresentata dall’obbligo per la compagnia aerea, prima di negare l’imbarco al viaggiatore, di interpellare i passeggeri per trovare eventuali volontari disposti a rinunciare al volo in cambio di un risarcimento e a negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti solo qualora il numero dei volontari non sia sufficiente a consentire l’imbarco di tutti quelli muniti di prenotazione (art.4). Inoltre, è stata aumentata, rispetto alle precedenti norme, l’entità della compensazione pecuniaria da riconoscere al passeggero come risarcimento in conseguenza del disagio subito.
Segue un prospetto di ciò che è dovuto dalla compagnia aerea al passeggero – volontario o meno - in caso di negato imbarco, ai sensi di quanto disposto dagli art. 4, 7, 8 e 9 del Regolamento 261/2004/CE.
* 23/10/2012
TRASPORTO AEREO: RITARDO DI 3 ORE, SI AL RISARCIMENTO
La compensazione pecuniaria spetta anche in caso di ritardo prolungato del volo
Dopo la pronuncia della sentenza “Sturgeon” (Novembre 2009) sono state proposte diverse questioni pregiudiziali. Nel Regno Unito TUI, easyJet, British Airways e IATA hanno presentato un ricorso contro l’Autorità dell’aviazione civile del Regno Unito, al fine di poter rivedere quanto stabilito nella pronuncia “Sturgeon”. In Germania, sempre in un giudizio sul ritardo aereo (Nelson v Lufthansa), sono stati espressi dei dubbi sulla compatibilità delle disposizioni del Regolamento 261/2004, come interpretate dalla Corte di giustizia europea nella pronuncia “Sturgeon”, con la Convenzione di Montreal del 1999 relativa alla responsabilità del vettore aereo.
Avviato il giudizio dinanzi la Corte di giustizia europea nel marzo del 2012, questo si è concluso recentemente con la conferma (23 Ottobre 2012) della posizione espressa in precedenza.
La Corte di Giustizia europea (cause riunite C-581/10 e C-629/10) ha infatti precisato che i passeggeri dei voli che arrivano a destinazione con un ritardo di 3 o più ore possono richiedere alla compagnia aerea una compensazione pecuniaria forfettaria compresa tra i 250 e i 600 euro (in base ai km della tratta), salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali.
Il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dal Regolamento (CE) 261 del 2004 per i casi di cancellazione del volo, viene quindi esteso anche ai casi di ritardo prolungato: secondo la Corte, infatti, i passeggeri dei voli ritardati, dal punto di vista del disagio subito, possono essere assimilati ai passeggeri dei voli cancellati all’ultimo momento, quando la perdita di tempo sia di almeno 3 ore.
Pertanto, in base al principio di parità di trattamento, anche ai passeggeri dei voli ritardati spetta il diritto alla compensazione pecuniaria, salvo che la compagnia aerea sia in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
La Corte, inoltre, per sottolineare il valore della propria pronuncia, ha precisato che la validità della sentenza non è limitata nel tempo, ed ha pertanto efficacia retroattiva: in altre parole, la decisione della Corte è valida anche nei confronti dei ritardi passati per i quali i passeggeri non abbiano ancora presentato domanda di risarcimento.