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I diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus
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I diritti dei passeggeri che usufruiscono di un servizio di trasporto effettuato con autobus sono stati recentemente disciplinati con Regolamento (UE) n. 181/2011.
Il nuovo atto normativo tratta la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori; i diritti dei passeggeri in caso di incidenti, la non discriminazione e l’assistenza nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo, le informazioni minime da fornire ai passeggeri, il trattamento dei reclami e le regole generali per garantire l’applicazione del regolamento.
Fatte salve alcune eccezioni, il Regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari (i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri su autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e per i quali l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite) il cui punto di imbarco o sbarco sia situato all’interno dell’Unione europea (UE) e la distanza prevista del servizio sia pari o superiore a 250 km. Alcune sue disposizioni si applicano a tutti i servizi, anche se di distanza inferiore.
I nuovi diritti applicabili ai servizi a lunga percorrenza (vale a dire di oltre 250 km) includono, fra l’altro:
· assistenza adeguata (spuntini, pasti e bevande nonché, in caso di necessità, la sistemazione alberghiera per un massimo di due notti, per un importo totale di € 80 a notte, tranne in caso di condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali) in situazioni che implicano la cancellazione o a seguito di un ritardo di oltre 90 minuti nel caso di viaggi di oltre tre ore;
· garanzia di rimborso o riprotezione in casi di accettazione di un numero di prenotazione superiore ai posti disponibili, in caso di cancellazione oppure a seguito di un ritardo di oltre 120 minuti dall’orario di partenza previsto;
· risarcimento del 50 % del prezzo del biglietto a seguito di un ritardo di oltre 120 minuti dall’orario di partenza previsto, cancellazione di viaggio e se il vettore non è in grado di offrire al passeggero la riprotezione oppure il rimborso;
· informazioni quando il servizio subisce una cancellazione o un ritardo rispetto alla partenza;
· protezione dei passeggeri in caso di decesso, lesioni personali, perdita o danneggiamento causati da incidenti stradali, con particolare attenzione alle esigenze pratiche immediate in caso di incidente (compresa la sistemazione alberghiera per un massimo di due notti per un importo totale di € 80 a notte);
· assistenza specifica gratuita nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta sia presso le stazioni che a bordo degli autobus, nonché, ove necessario, il trasporto gratuito per gli accompagnatori.
Inoltre, a tutti i servizi (compresi i servizi con percorrenza inferiore a 250 km) saranno applicabili i seguenti diritti:
· non discriminazione basata direttamente o indirettamente sulla cittadinanza, in termini di tariffe e condizioni contrattuali per i passeggeri;
· trattamento non discriminatorio nei confronti di persone con disabilità e a mobilità ridotta nonché risarcimento finanziario per perdita o danni subiti dalle attrezzature per la mobilità in caso di incidente;
· norme minime sulle informazioni sul viaggio a tutti i passeggeri prima e durante il viaggio stesso, nonché informazioni generali sui loro diritti presso le stazioni oppure on line; ove possibile, tali informazioni sono fornite in formati accessibili a richiesta, per favorire le persone a mobilità ridotta;
· un sistema di trattamento dei reclami predisposto dai vettori e a disposizione di tutti i passeggeri;
· organismi nazionali indipendenti in ciascun paese UE con il compito di applicare il regolamento e, se opportuno, comminare sanzioni.