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Trasporto via mare - I TUOI DIRITTI IN PILLOLE
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Il Regolamento 1177/2010 introduce nuovi diritti per i passeggeri che viaggiano via mare:
In caso di ritardo di oltre 90 minuti o cancellazione hai diritto all'assistenza in termini di pasti, bevande e pernotto e all'offerta di un trasporto alternativo verso la destinazione finale, oppure il rimborso del biglietto.
In caso di ritardo all'arrivo, a determinate condizioni, hai diritto al rimborso del 25% del prezzo del biglietto per ritardi di:
a) un'ora in un servizio regolare fino a quattro ore;
b) due ore in un servizio regolare di durata compresa tra quattro e otto ore;
c) tre ore in un servizio regolare di durata compresa tra otto e ventiquattro ore;
d) sei ore in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore;
Se il ritardo è super il doppio del tempo sopra indicato,il rimborso è del 50%.
I vettori non sono tenuti a fornire ai passeggeri il pernottamento e la compensazione economica se la cancellazione o il ritardo siano stati determinati da condizioni metereologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave.
I vettori non sono tenuti a fornire ai passeggeri il pernottamento e la compensazione economica se la cancellazione o il ritardo siano stati determinati da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave.
I vettori e gli operatori dei terminali devono istituire o disporre di un meccanismo accessibile per il trattamento dei reclami.
I passeggeri devono presentare il reclamo entro due mesi della data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio di trasporto.
La risposta definitiva deve essere fornita entro due mesi dal ricevimento del reclamo.
Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta
Un vettore, un agente di viaggio e un operatore turistico non può rifiutarsi di accettare una prenotazione, emettere un biglietto o imbarcare una persona unicamente per motivi di disabilità.
Inoltre non può offrire il biglietto imponendo un supplemento.
E' tuttavia possibile rifiutare prenotazione e biglietti a persone con disabilità o a mobilità ridotta al fine di rispettare gli obblighi applicabili in materia di sicurezza e qualora la progettazione della nave o dell'infrastruttura del porto renda impossibile il trasporto delle persone con disabilità in condizioni di sicurezza.
Nel suddetto caso di rifiuto, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici devono compiere tutti gli sforzi ragionevoli per individuare un mezzo di trasporto alternativo per la persona interessata.