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Il Procedimento Europeo per le controversie di modesta entità

 

Il Procedimento Europeo per le Controversie di Modesta Entità (Small Claims Procedure, abbrev. ESCP) è una procedura giuridica transfrontaliera introdotta dall’Unione Europea nel 2007, di grande importanza per i consumatori quando tutti i tentativi di ottenere una risoluzione bonaria della controversia sono falliti.

A partire dal gennaio 2009 infatti, in linea teorica, è possibile utilizzare questo semplice strumento in caso di controversie transfrontaliere di modesta entità. Introdotto dal Regolamento CE 861/2007 del Parlamento e del Consiglio Europeo, questo strumento assicura una maggiore cooperazione giudiziaria tra gli Stati Membri in materia di vertenze civili e commerciali il cui valore non superi i 2000 euro. Il bisogno di lanciare questa procedura arriva direttamente dagli obiettivi del Mercato Unico (incluso il TCE- articolo 61c e 67), e in particolare dalla volontà di “mantenere e sviluppare un area di libertà, sicurezza e giustizia” e anche “per eliminare gli ostacoli al buon funzionamento delle procedure civili, se necessario la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri”.

Il Regolamento è stato preceduto dal Libro verde sull’ingiunzione di pagamento europea e sulle misure per semplificare e accelerare la risoluzione delle controversie di lieve entità. La Commissione Europea ha presentato la proposta (COD/2005/0020) che ha portato all’adozione del Regolamento il 15 marzo 2005.

Nell'Atlante Giudiziario Europeo in Materia Civile sono disponibili informazioni sulla procedura, sui giudici competenti e soprattutto la modulistica per avviare il giudizio. 

Cosa introduce. L’ESCP è una valida alternativa alle procedure esistenti all’interno degli Stati Membri, che rimuove tutte le misure intermedie di riconoscimento e applicazione all’estero delle sentenze nazionali. L’articolo 2 dichiara esplicitamente che l’ESCP non si applica a certe materie e che il regolamento non è applicabile in Danimarca. Secondo il Regolamento un caso transfrontaliero è quello in cui almeno una delle parti è domiciliata o residente abituale in uno Stato Membro diverso da quello dell’ organo giurisdizionale adito.

È una vera e propria procedura giudiziaria, portata avanti per iscritto. È più semplice delle normali procedure giudiziarie al fine di ridurre la durata e i costi del procedimento, inclusi i costi dell’assistenza legale, così facilitando l’accesso alla giustizia per tutti i consumatori.

Le udienze devono essere tenute solo se necessario e a seguito della decisione del giudice, che non è vincolato dalla richiesta di una delle parti. Se del caso, le udienze possono essere tenute per videoconferenza. Le prove devono essere portate attraverso metodi semplici, incluse dichiarazioni scritte. Il giudizio dato in uno Stato Membro è direttamente riconosciuto e applicato nell’altro Stato senza bisogno di dichiarazioni o possibilità di opporsi al riconoscimento. 

Come funziona. 

Si svolge attraverso le seguenti tappe.

A.     Presentazione della domanda. In una controversia di valore inferiore a 5000 euro, l'attore introduce il procedimento per le controversie di modesta entità presentandolo direttamente all'organo giurisdizionale competente. Nell'allegato I del regolamento figura un modulo di domanda standard A, nel quale si specificano la natura della controversia, l'importo ecc. Il modulo può pervenire tramite tutti i mezzi di comunicazione accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Se la domanda non rientra nel campo di applicazione del regolamento (si veda oltre), l'organo giurisdizionale ne informa l'attore. Se quest'ultimo non ritira la domanda, l'organo giurisdizionale esamina la controversia secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

B.      Completamento e/o rettifica della domanda. Se le informazioni fornite dall'attore sono insufficienti, l'organo giurisdizionale invia all'attore il modulo standard B (allegato II) invitandolo a completare e/o rettificare la domanda entro un termine stabilito. Qualora l'attore non completi o rettifichi il modulo di domanda entro il termine stabilito, la domanda viene respinta. Lo stesso avviene qualora la pretesa sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile.

C.      Notifica al convenuto. Dopo aver ricevuto il modulo della domanda debitamente compilato, l'organo giurisdizionale compila a sua volta un modulo di replica standard (il modulo C che figura all'allegato III) destinato al convenuto. Tale modulo, unitamente a una copia del modulo della domanda e, se del caso, dei documenti giustificativi, è notificato al convenuto entro quattordici giorni tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata.

D.     Termine di trenta giorni per il convenuto. Il convenuto è tenuto a replicare entro trenta giorni dalla notifica del modulo di cui sopra.

E.      Trasmissione della risposta del convenuto all'attore. Entro quattordici giorni dalla ricezione della replica del convenuto, l'organo giurisdizionale ne invia una copia all'attore, insieme ad eventuali documenti giustificativi pertinenti.

F.      Eventuali domande riconvenzionali, presentate dal convenuto tramite il modulo standard A, sono notificate all'attore nello stesso modo che all'attore (si veda sopra). L'attore ha trenta giorni di tempo per rispondere. Se la domanda riconvenzionale eccede il valore limite di 5000 euro, la domanda principale e la domanda riconvenzionale sono esaminate conformemente alle pertinenti norme di procedura applicabili nello Stato membro in cui si svolge il procedimento (e non secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità).

G.     Sentenza emessa entro trenta giorni. Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell'attore (nel caso di domanda riconvenzionale), l'organo giurisdizionale è tenuto ad emettere una sentenza. Tuttavia, può richiedere alle parti ulteriori dettagli entro un periodo di tempo determinato non superiore a trenta giorni. Può inoltre decidere di acquisire elementi di prova o di ordinare la comparizione delle parti a un'udienza (si veda oltre). Quest'ultima deve tenersi entro trenta giorni dall'ordinanza. In tal caso, l'organo giurisdizionale emette la sentenza entro trenta giorni dall'eventuale udienza o dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie. In mancanza di replica delle parti entro i termini previsti, l'organo giurisdizionale emette comunque una sentenza avente ad oggetto la domanda principale o la domanda riconvenzionale.

H.     La sentenza è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri e non può in alcun caso formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione. Su richiesta di una delle parti e senza spese supplementari, l'organo giurisdizionale rilascia il modulo standard D di cui all'allegato IV, che certifica che la sentenza è stata resa.

I.        Assunzione delle prove. L'organo giurisdizionale determina i mezzi di assunzione delle prove e l'ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza, ricorrendo al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.

J.       Esecuzione della sentenza. La sentenza viene eseguita secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro di esecuzione. La parte che richiede l'esecuzione della sentenza è tenuta a fornire una copia della sentenza stessa e del certificato (il modulo D di cui sopra), quest'ultimo tradotto da una persona abilitata ad effettuare traduzioni nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. La parte non è tenuta ad avere né un rappresentante autorizzato, né un recapito postale nello Stato membro di esecuzione, che non siano le persone responsabili per l'esecuzione. Le autorità non possono chiedere cauzioni, garanzie o depositi a causa della qualità di straniero dell'attore o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.

Rifiuto dell’esecuzione e possibilità di ricorso: su richiesta del convenuto, l'esecuzione della può essere rifiutata dall'organo giurisdizionale dello Stato membro di esecuzione a condizione che:

• la sentenza sia incompatibile con una sentenza anteriore che riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti;

• la sentenza anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro di esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento; ed inoltre che

• l'incompatibilità delle decisioni non sia stata invocata e non abbia potuto essere invocata nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Inoltre, se una parte ha impugnato una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o ne ha chiesto il riesame, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione può limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione oppure, in circostanze eccezionali, sospendere il procedimento di esecuzione.

L'impugnazione di una sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità avviene secondo il diritto processuale degli Stati membri. Entro il 1° gennaio 2008, questi ultimi hanno comunicato alla Commissione la possibilità di impugnazione in base al proprio diritto processuale e l'organo giurisdizionale innanzi al quale può essere presentata. La Commissione ha poi reso tali informazioni accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e con altri mezzi appropriati, es. l’Atlante Giudiziario Europeo in materia civile[1] o il portale e-justice[2].

Il convenuto è legittimato a richiedere un riesame della sentenza dinanzi all'organo giurisdizionale che l'ha resa, quando:

• il modulo di domanda o la citazione a comparire sono stati notificati con un metodo che non fornisce la prova che gli atti sono stati ricevuti da lui personalmente;

• la notificazione e/o comunicazione non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare la propria replica, per ragioni a lui non imputabili;

• il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali, per ragioni a lui non imputabili;

• purché in tutti i casi agisca tempestivamente. Se il riesame è fondato, la sentenza emessa è nulla.

L’organo giurisdizionale non obbliga le parti a sottoporre valutazioni giuridiche della controversia e le aiuta a giungere ad una conciliazione. Se necessario, informa le parti in merito alle questioni procedurali.

Lingue e traduzioni. La domanda dev'essere presentata nella lingua o in una delle lingue dell'organo giurisdizionale adito. Tale lingua è utilizzata anche per la replica, eventuali domande riconvenzionali, descrizioni dei documenti giustificativi ecc. Se l'organo giurisdizionale riceve qualsiasi altro documento in una lingua diversa, può richiedere la traduzione di tale documento soltanto se ciò appaia necessario per l'emissione della sentenza. Se una parte ha rifiutato di accettare un documento perché non è redatto in una lingua che comprenda, o nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione, l'organo giurisdizionale ne informa l'altra parte in modo che quest'ultima possa fornire una traduzione del documento.

Udienze. L'organo giurisdizionale adito per un procedimento europeo per le controversie di modesta entità può tenere udienza se lo ritiene necessario, o su richiesta di una delle parti. Può tuttavia respingere tale richiesta se ritiene che un'udienza sia manifestamente superflua per l'equa trattazione del procedimento. L'udienza può essere tenuta tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione.

Spese. La parte soccombente sopporta le spese processuali.

Campo di applicazione del regolamento. Il procedimento europeo riguarda le controversie transfrontaliere, ossia le controversie in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito. Il domicilio è determinato conformemente al regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il giudice dell'organo giurisdizionale adito applica la legge vigente in tale giurisdizione. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro, i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire il domicilio, applica la legge di quest'ultimo Stato (articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001). Le società o persone giuridiche sono domiciliate nel luogo in cui si trova la loro sede statutaria, la loro amministrazione centrale o il loro centro d'attività principale (articolo 60 del medesimo regolamento).

Il regolamento non si applica alla materia fiscale, doganale o amministrativa o alla responsabilità dello Stato ("acta iure imperii"). Sono altresì escluse le controversie riguardanti le seguenti materie:

• stato o capacità giuridica delle persone fisiche;

• regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni e obbligazioni alimentari;

• fallimenti, concordati ed altre procedure affini;

• sicurezza sociale;

• arbitrato;

• diritto del lavoro;

• affitto di immobili, escluse le controversie aventi per oggetto somme di denaro;

• violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

 

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