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Altre procedure giudiziarie transfrontaliere
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L’ESCP è parte di una lista di iniziative europee che mirano a facilitare la cooperazione giudiziaria tra le autorità degli Stati Membri, armonizzando e semplificando la notifica e la comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale a livello transfrontaliero, la giurisdizione, il riconoscimento e l’esecuzione dei giudizi. Con gli stessi obiettivi esiste anche l’ingiunzione di pagamento europea (Regolamento CE 1896/2006): si applica nel recupero di crediti pecuniari non contestati. Il procedimento si basa su moduli standard da compilare.
Un’altra procedura di interesse transfrontaliero è il titolo esecutivo europeo (Regolamento CE 805/2004). Si tratta di un certificato che accompagna una decisione giudiziaria nazionale, una transazione giudiziaria o un atto pubblico e ne consente l’esecuzione in un altro Stato Membro. Vale anche per i crediti non contestati laddove un giudice nazionale abbia già deciso che l’importo in questione è dovuto al ricorrente. Di norma il titolo esecutivo europeo va richiesto al giudice che ha pronunciato la decisione giudiziaria, secondo le norme di procedura interne dello Stato membro in questione. Il credito si considera non contestato se il debitore lo ha riconosciuto davanti al giudice, in una transazione giudiziaria o in un atto pubblico, oppure se non lo ha contestato o se, dopo averlo contestato, non è comparso davanti al giudice (ammissione tacita).