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Trasferimenti e lunghi soggiorni

 

Ogni cittadino europeo ha il diritto di risiedere e stabilirsi in qualsiasi Stato membro liberamente e senza limitazioni temporali. Tale diritto è esteso anche ai familiari, coniuge e discendenti fino ai 21 anni, indipendentemente dalla nazionalità.  Ciononostante, è bene sapere che a seconda della durata del soggiorno, cambiamo le condizioni per le quali è possibile risiedere un altro Stato membro.

- Per periodi inferiori a tre mesi si può lavorare, soggiornare e viaggiare in UE portando con sé solamente la carta di identità in corso di validità (o il passaporto)

- Per periodi superiori a tre mesi invece, si ha il diritto di stabilirsi in un altro paese UE se:

  • Si esercita un'attività in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;
  • Si dispone di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia al fine di non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante. A questo proposito, gli Stati dell'Unione non possono fissare l'ammontare delle risorse considerate sufficienti, ma devono tener conto della situazione personale degli interessati;
  • Si segue una formazione in qualità di studente e si dispone di risorse sufficienti e di una assicurazione malattia per evitare di diventare un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante;
  • Si è un familiare di un cittadino dell'Unione facente parte di una delle categorie sopra menzionate

In tutti questi casi non è comunque necessario richiedere un permesso di soggiorno. Tuttavia lo Stato ospitante può richiedere al cittadino l’iscrizione presso autorità competenti entro un periodo che non può essere inferiore a tre mesi dal suo ingresso. A seconda del paese in cui si sceglie di risiedere, è bene quindi informarsi preventivamente sui passi da percorrere. È bene inoltre richiedere tale documento, benché non obbligatorio, perché potrebbe essere richiesto per formalità di base quali l’apertura di un conto corrente per esempio. Il permesso di soggiorno è invece richiesto per i familiari di un cittadino dell’UE aventi cittadinanza extracomunitaria.

Qualsiasi cittadino dell’Unione acquisisce il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante dopo avervi risieduto legalmente per un periodo ininterrotto di 5 anni.Le stesse disposizioni si applicano ai familiari dell'interessato, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che hanno risieduto cinque anni con il suddetto nello Stato in questione e ai quali è rilasciata una carta di soggiorno permanente.

Tutti i cittadini dell’Unione titolari del diritto di soggiorno –permanente e non- godono di pari trattamento rispetto ai cittadini nazionali. Soggiornando stabilmente in un altro paese dell’UE si acquisisce anche il diritto di voto e di candidatura (alle elezioni amministrative e europee). Godendo del diritto di voto nel paese di residenza si rinuncia a quello nel paese d’origine, perché non è possibile votare più di una volta né essere candidato in più di un paese dell’UE. L’iscrizione nelle liste elettorali del paese di residenza però non è automatica, bisogna farne richiesta.

Aldilà di queste formalità amministrative, per chi intenda stabilirsi per un periodo medio-lungo in un altro paese europeo è consigliabile comunicare l’imminente partenza alla propria amministrazione comunale o alla questura, oltre che, se necessario, informare del cambiamento di indirizzo tutte le istituzioni e gli organismi con cui si tengono abitualmente contatti. È importante anche chiarire la propria situazione riguardo alle indennità lavorative e alla protezione sociale rivolgendosi agli organismi competenti nel paese di accoglienza e al proprio istituto di sicurezza sociale, in quanto non tutte le prestazioni erogate possono essere mantenute vivendo in un altro paese.

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