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Obblighi dell'organizzatore e dell'intermediario
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Il Codice del Turismo pone una serie di obblighi a carico sia dell’organizzatore (il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfettario, a procurare a terzi pacchetti turistici) sia dell’intermediario (il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici) in relazione alle rispettive competenze.
In particolare, l’intermediario ha il dovere di curare il corretto adempimento delle formalità di vendita, informazione e prenotazione mentre l’organizzatore è tenuto, oltre a fornire informazioni corrette e complete sia nei cataloghi che in ogni altra forma di comunicazione diretta ai consumatori, a garantire la qualità dei servizi offerti, la loro corrispondenza a quanto descritto nell’offerta, a risarcire per gli eventuali inadempimenti o danni derivanti al consumatore anche se imputabili ai suoi fornitori (i singoli prestatori di servizi, come ad esempio l’hotel o la società di trasporti), nei cui confronti potrà eventualmente rivalersi, ma solo dopo aver direttamente ottemperato alla sua responsabilità verso il consumatore.
Tra le informazioni obbligatorie: adempimenti amministrativi per visitare il Paese scelto, dettagliata descrizione dei servizi forniti e delle strutture presso cui verranno prestati, diritto di recesso.
Ed invero, nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, l’intermediario o l’organizzatore devono fornire:
- informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto, con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno (v. artt. 37 e 38 Codice del Turismo).
- indicazioni sul tipo di alloggio, l’esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante.
- I termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.
In quest’ultimo caso, infatti, il turista può esercitare il diritto di recesso, quale diritto di ripensamento senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, a meno che il professionista gli abbia comunicato espressamente per iscritto l’esclusione di tale diritto. Se detta comunicazione viene omessa si applicano, comunque, gli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sul diritto di recesso.
Particolare risalto assume l’opuscolo informativo consegnato ai consumatori che deve indicare, in modo chiaro e preciso (Art. 38):
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve essere informato
dell'annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza;
i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e l'intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano
comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
3. Sono parificati all'opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica.
Le informazioni, comunque fornite devono essere chiare, veritiere ed accurate. Stesse caratteristiche deve presentare il contratto, che va redatto ad opera dell’organizzatore o del venditore per iscritto e consegnato in copia sottoscritta e timbrata all’acquirente.
In ogni caso, che si tratti di un catalogo, di un opuscolo informativo, di una pagina Internet, o di un messaggio pubblicitario, le informazioni fornite al consumatore devono essere chiare, veritiere ed accurate (in relazione al mezzo comunicativo utilizzato): in particolare, le informazioni non devono essere ingannevoli ovvero idonee ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso; in tema di pacchetti di viaggio, l’ Art. 37 del Codice del Turismo espressamente vieta di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista”. E’ infatti riconosciuto come fondamentale il diritto del consumatore ad una adeguata informazione ed a una corretta pubblicità nonché all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà.
Tanto perché le informazioni contenute nell’opuscolo vanno considerate come parte integrante del contratto e vincolano, dunque, l’organizzatore e l’intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che gli stessi non comunichino per iscritto al turista eventuali modifiche delle condizioni ivi indicate prima della stipulazione del contratto o che dette modifiche vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione (art. 38.2 Codice del Turismo).
Del pari in termini chiari e precisi deve essere redatto, in forma scritta, il contratto che l’organizzatore o il venditore è tenuto rilasciare al consumatore in copia sottoscritta o timbrata e che deve contenere i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o dell’intermediario che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile ( trattenimento della somma da parte di chi l’ha ricevuta in caso di recesso del turista) non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista(eventuali assicurazioni possibili riguardano, in particolare, l’annullamento del viaggio da parte del consumatore, il bagaglio, che può subire danni durante la vacanza, infortuni e malattie: quest’ultima può essere indispensabile se si è diretti in un Paese non europeo che non ha sottoscritto accordi con l’Italia in relazione all’assistenza sanitaria. E’, in ogni caso, importante leggere attentamente il contenuto della polizza!);
f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non
conformità alla regolamentazione dell’Unione europea;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il turista deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o l’intermediario e il turista al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’articolo 41”.
Prima dell’inizio del viaggio poi l’organizzatore e l’intermediario devono comunicare al turista per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o dell’intermediario ovvero di uffici locali contattabili dal turista in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell’organizzatore o dell’intermediario utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.