ECC-Net versione italianaECC-Net EnglishEcc-Net De

Modificazioni del pacchetto e recesso

Può capitare che il prezzo di vendita del pacchetto turistico subisca una revisione: ciò è ammesso solo quando espressamente previsto dal contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo e, comunque, il prezzo non può essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza, come stabilito dall’art. 40 del Codice del Turismo.

In particolare, la revisione del prezzo può avvenire in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato.

I costi devono, comunque,  essere adeguatamente documentati dal venditore e  la revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare. Quando l’aumento del prezzo supera detta percentuale si ha diritto a recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.

Se, prima della partenza, l’organizzatore o l’intermediario hanno esigenza di apportare modifiche significative ad uno o più elementi del contratto, ne informano immediatamente per iscritto il consumatore, precisando sia il tipo di modifica che l’eventuale variazione di prezzo conseguente. In questo caso si ha facoltà di accettare la modifica o di recedere dal contratto, senza pagamento di penali, comunicandolo per iscritto all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso della modifica.

Quando il consumatore recede dal contratto perché non accetta una modifica significativa del pacchetto di viaggio o del prezzo, o quando il viaggio viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto, a norma del’art. 42 del Codice del Turismo:

a) di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore, senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo,

oppure

b) di ricevere il rimborso, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, della somma di danaro già corrisposta”.

In questi casi, inoltre, il turista ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, a meno che la cancellazione del pacchetto turistico dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il turista ne sia stato informato per iscritto almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso, in ogni caso, l’eccesso di prenotazioni

Recesso del consumatore. Nel caso di contratto stipulato nei locali commerciali dell’intermediario o dell’organizzatore, non è previsto dalla legge il diritto di recesso quale diritto di ripensamento a titolo gratuito. Occorrerà, allora, fare riferimento a quanto previsto nelle condizioni contrattuali del pacchetto: normalmente, vengono stabilite per il caso di recesso delle penali, il cui importo, indicato in percentuale rispetto al costo del pacchetto, aumenta man mano che ci si avvicina alla data della partenza, fino a raggiungere l’intero costo del viaggio. A riguardo, ci si può previamente tutelare stipulando un’apposita assicurazione che copra le eventuali penali di recesso.

Particolare è il caso in cui si verifichino nel luogo di destinazione eventi non dipendenti dall’organizzatore o dal venditore, né dal consumatore, che non permettono a quest’ultimo di godere del viaggio prenotato, quali ad es. attentati terroristici, calamità naturali, altri problemi di sicurezza. Se la prestazione non è divenuta impossibile da parte dell’organizzatore, il consumatore che voglia recedere è tenuto a dare la sua controprestazione, vale a dire a pagare il corrispettivo o la penale prevista, a meno che la partenza sia davvero imminente (normalmente si considera il periodo massimo di una settimana) e ci sia un avviso del Ministero degli Affari Esteri che sconsiglia ai cittadini italiani di recarsi nel luogo colpito dall’evento. In tal caso, infatti, il consumatore ha diritto ad un altro pacchetto con destinazione diversa o, in alternativa, al rimborso di eventuali somme già corrisposte. (Cfr. ad es. Cass. III sez. civ. sentenza n. 16315/07)

Per avere maggiori informazioni, anche sulla sicurezza, riguardo al Paese di destinazione, si può consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri “Viaggiare sicuri” http://www.viaggiaresicuri.it, dove vengono pubblicati anche gli avvisi che sconsigliano la partenza per i luoghi non sicuri. 

In caso di impossibilità di usufruire del pacchetto di viaggio acquistato, il consumatore può cedere il contratto ad un terzo, secondo quanto stabilito dall’art. 39 del Codice del Turismo: “1. Il turista può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o all’intermediario,  entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario. 2. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati nei confronti dell’organizzatore o dell’intermediario al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione”. Ciò significa che il professionista potrà richiedere detto pagamento all’uno o all’altro e l’adempimento da parte di uno libera l’altro nei confronti del professionista stesso.

Seguici su


euministero sviluppo economicoProv Bolzano

 

 

Your Europe 


Adiconsum - Associazione Difesa Consumatori dal 1987Verbraucherzentrale Südtirol

© 2021 ECC-NET Centro Europeo Consumatori Italia