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Responsabilità per danni da prodotto difettoso
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Che cos'è
In caso di danno causato da un difetto del prodotto ( inteso come ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile), il Codice del Consumo stabilisce il principio di responsabilità assoluta del produttore, indipendentemente dalla colpa ( quindi anche nel caso in cui in fase di produzione non abbia agito né in maniera dolosa né colposa).
Se il produttore non è individuato, è responsabile il fornitore che ha distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
Il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
- il modo in cui è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
- l’uso al quale può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione al prodotto, si possono ragionevolmente prevedere;
- il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
Inoltre, il prodotto si ritiene difettose se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della stessa tipologia ( escludendo, chiaramente, qualsiasi uso improprio).
Infine, un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un altro prodotto più perfezionato sia stato successivamente messo in commercio.
Regola di base è che deve essere cura del produttore garantire la messa in commercio di prodotti sicuri e ritirare quelli su cui eventualmente si siano riscontrati difetti, risarcendo le persone danneggiate.
Tipi di danno
Possono distinguersi 3 tipi di danno che possono essere cagionati dal prodotto difettoso:
- danno di morte o lesioni personali ( ad esempio, una bottiglia contenente una bevanda gassata che esploda nelle mani del consumatore nel momento in cui viene aperta );
- danno o distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettosa ( ad esempio una vernice difettosa danneggia il materiale di rivestimento delle finestre), purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato;
- danno al prodotto stesso causato dal difetto di una o più parti ( pertanto, nel caos in cui il consumatore voglia essere risarcito anche del danno subito indirettamente dal prodotto difettoso, dovrà rivolgersi al venditore facendo valere il difetto di conformità dello stesso bene venduto nel termine dei due anni dalla consegna).
Esclusione di responsabilità
La legge prevede espressamente ( ed in modo tassativo) i casi in cui la responsabilità del produttore è esclusa. È specificato che il produttore non può essere considerato responsabile se:
- non ha messo in circolazione il prodotto;
- il difetto non esisteva al momento della distribuzione o sia sorto successivamente;
- il prodotto non era stato fabbricato per essere venduto o per essere distribuito con scopi e fini economici, ovvero se non era stato fabbricato o distribuito nel quadro di una attività professionale;
- le conoscenze scientifiche e tecniche del periodo in cui il prodotto è stato messo in circolazione non permettevano di scoprire l’esistenza del difetto;
- il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a norme imperative o a provvedimenti vincolanti ( non potendosi punire un comportamento dovuto).
Inoltre, non è responsabile il produttore o fornitore di una parte componente del bene ( o di una materia prima), se il difetto è interamente dovuto al progetto del prodotto in cui la parte ( o la materia prima) è stata incorporata, oppure alle istruzioni date dal produttore che le ha poi utilizzate.
La responsabilità, in questi casi, ricade quindi sul produttore finale del bene, che è poi colui che ne dovrebbe garantire la messa in commercio e che, quindi, dovrebbe garantire in definitiva la sicurezza del consumatore.
Diritti del consumatore
Il consumatore che abbia subito un danno a causa del prodotto difettoso ha diritto al risarcimento. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del consumatore, la responsabilità del produttore. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava, e ciononostante vi si sia volontariamente esposto. Il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile. Il diritto al risarcimento si estingue dopo 10 anni dalla messa in circolazione del prodotto che ha cagionato il danno.
L’onere della prova spetta al consumatore danneggiato, che deve provare il nesso di causalità tra prodotto difettoso e danno subito; inoltre, deve dimostrare al giudice di avere utilizzato il prodotto in modo corretto.