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La Direttiva Servizi
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Con il D. lgs. n. 59 del 2010 è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva Servizi (Dir. CE/2006/123 ) adottata dall’Unione Europea per superare gli ostacoli di natura giuridica che si frappongono alla libertà di stabilimento dei prestatori comunitari ed alla libera circolazione dei servizi negli Stati Membri.
Cosa si intende per “servizi”?
Sono considerati tali tutte le attività economiche imprenditoriali o professionali, fornite normalmente dietro retribuzione, dirette allo scambio di beni ed alla prestazione di servizi anche di natura intellettuale come ad es. la distribuzione di beni elettronici, libri, prodotti fai-da-te, download di musica, o la fornitura di servizi turistici, ricreativi (ad es. forniti da centri sportivi e parchi divertimento), i servizi di noleggio e leasing incluso l’autonoleggio, le prestazioni di opera intellettuale fornite dagli esercenti le professioni regolamentate (ad es. consulenti legali e commercialisti, architetti, ingegneri, esperti contabili etc.), oltre ancora ai servizi nel settore edile e dell’artigianato, alle attività ricettive e di ristorazione (hotel, ristoranti, catering), all’organizzazione di eventi, alla pubblicità, al reclutamento di personale, al recupero crediti, ai ser- vizi immobiliari.
Sono invece espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della Direttiva taluni servizi, quali le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri, i servizi non economici d’interesse generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva, i giochi d’azzardo, i servizi privati di sicurezza, i servizi finanziari, i servizi sanitari e farmaceutici forniti a scopo terapeutico perché disciplinati da specifiche disposizioni normative che, tuttavia, devono essere conformi ai principi stabiliti dalle norme europee con particolare riferimento alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi come garantiti nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Prestatore del servizio è invece qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio.
Quali benefici per i consumatori?
La Direttiva Servizi è volta a rafforzare la tutela dei destinatari dei servizi, che possono essere sia consumatori sia imprese. A tal fine, essa impone agli Stati membri di:
- rimuovere gli ostacoli per i destinatari che desiderano utilizzare i servizi forniti da prestatori stabiliti in altri Stati Membri, come ad esempio l’obbligo di ottenere un’autorizzazione;
- eliminare le condizioni discriminatorie fondate sulla nazionalità o il luogo di residenza del destinatario. Tale obbligo di non discriminazione deve essere rispettato sia dalle amministrazioni pubbliche degli Stati Membri sia dai fornitori di servizi;
- mettere a disposizione dei destinatari dei servizi informazioni generali sui prestatori e sui servizi offerti e fornire assistenza sulla normativa applicabile, in particolare sulle norme a tutela dei consumatori e sui mezzi di ricorso disponibili in caso di contenzioso con un operatore di un altro Stato Membro. A tal fine sono stati designati dagli Stati Membri organismi volti a fornire informazioni e assistenza sia ai destinatari che intendono ricevere servizi da prestatori di Stati membri sia ai prestatori stessi, il cui elenco è disponibile al seguente link.