I servizi bancari e finanziari

In Europa, oggi possiamo scegliere un conto corrente valutando una vasta offerta, differenziata da paese a paese, per caratteristiche, costi e prestazioni, con buone possibilità di trovare il servizio “che fa per noi” ad un prezzo soddisfacente. E’ possibile peraltro acquistare via Internet questo genere di servizi, sotto la protezione della Direttiva sulla Vendita a Distanza dei Servizi Finanziari. Superando qualche resistenza di carattere culturale, potremmo dunque migliorare la qualità dei servizi di cui facciamo uso e risparmiare sui costi.

Naturalmente, sia in Italia che in un altro paese UE, scegliere un conto corrente o un servizio finanziario di altro tipo (mutuo, investimento, assicurazione, credito al consumo ecc.) richiede attenzione, un minimo di competenza ed una buona dose di pazienza, per valutare nel dettaglio le condizioni contrattuali, normative ed economiche, e prevenire brutte sorprese (costi non previsti, vincoli e limiti di durata e di prestazione ecc.). Un consiglio generale è quello di farsi consegnare un nutrito dossier documentale da studiare con calma, a casa, prima di decidere l’acquisto del servizio, magari chiedendo assistenza alla valutazione tecnica-giuridica a qualche esperto o ad un’associazione dei consumatori.

Posso diventare cliente di una banca o di un operatore finanziario di un altro paese UE?

I Trattati europei prevedono la libera prestazione di servizi in tutti i Paesi europei, pertanto non esistono vincoli per l’apertura di un rapporto bancario in un altro Paese Ue.

Possono essere emanate norme da parte dei Parlamenti nazionali che possono limitare tale libertà, ma non devono essere in opposizione a Regolamenti e Direttive europei.

Le enunciazioni di principio, però, si scontrano con una realtà molto meno aperta. Salvo alcune situazioni consolidate nel tempo, la più famosa quella tra Belgio e Olanda, sono scarse le operazioni transfrontaliere svolte dai cittadini europei, nonostante la scelta della Commissione europea di indirizzare le Direttive soprattutto allo sviluppo delle operazioni transfrontaliere.

Quali vantaggi può offrire una scelta di questo genere?

I vantaggi di aprire un rapporto bancario all’estero, come nel caso di rapporti con una banca nazionale, non possono essere “misurati” senza un’esatta conoscenza delle attività che si devono fare e senza una completa trasparenza delle proposte dei vari operatori.

Solo dopo avere deciso le operazioni che devono essere svolte, ovvero i rapporti che si vogliono aprire, sarà possibile effettuare delle verifiche attraverso i siti Internet delle singole banche, oltre ad alcuni siti specializzati. Per alcune operazioni, il confronto potrà essere più facile in quanto sono stati previsti dei formulari omogenei per tutta Europa.

Le principali banche internazionali offrono gli stessi servizi delle banche nazionali: bisogna però che il consumatore verifichi che le tutele siano le stesse previste in Italia, considerato che sarebbe più difficile far valere i propri diritti.

Nel caso di apertura di un rapporto in un altro Paese Ue, devono essere tenuti presenti anche gli svantaggi. Il più importante è la non comunicazione tra i vari sistemi nazionali per alcune operazioni, ad esempio il RID (ordini di pagamento periodici quali le utenze), per cui potrebbero essere necessari tempi più lunghi e costi maggiori.

SEPA è stata ideata per fare in modo che i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possano effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all'interno dei confini nazionali che fra i paesi che ne fanno parte, secondo condizioni certe e diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione in Europa.

Lo scopo della SEPA è di creare un mercato dei pagamenti armonizzato che offra degli strumenti di pagamento comuni (bonifici, incassi e carte di pagamento), che possono essere utilizzati con la stessa facilità e sicurezza su cui si può contare nel proprio contesto nazionale.

La vendita a distanza dei servizi finanziari è soggetta a regole particolari a tutela del consumatore?

La vendita a distanza dei servizi finanziari è stata regolamentata a livello europeo con la Direttiva 2002/65/CE del 23 settembre 2002, recepita in Italia con d.lgs. n. 190 del 19/08/2005.

La direttiva si applica ai servizi finanziari al dettaglio (i servizi bancari, quelli assicurativi, di pagamento, di investimento, i fondi pensione, negoziati a distanza, in altre parole con qualunque mezzo (ad esempio per telefono, fax o Internet) che consenta la stipula del contratto senza la presenza delle parti al contratto.

La direttiva ha introdotto notevoli modifiche alla tutela del consumatore, prevedendo norme che ormai sono generalizzate anche in altre tipologie di contratti bancari.

La prima innovazione ha riguardato l’introduzione, per il consumatore, del diritto all’informazione esaustiva prima di concludere un contratto. Il prestatore del servizio deve trasmettere al consumatore, per iscritto o su supporto durevole (dischetto informatico, CD-ROM, posta elettronica, ecc.), la documentazione con tutte le condizioni contrattuali ed altre informazioni obbligatorie specificate nella norma. Il periodo di riflessione è fissato in 14 giorni. In questo periodo, che le parti possono rendere più ampio, le condizioni della proposta di contratto non possono essere modificate da una sola parte.

Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto in questo periodo di 14 giorni (30 giorni per le assicurazioni sulla vita e le integrazioni di pensione), senza alcuna penale e senza obbligo di addurre giustificazioni. Il periodo decorre dalla data di conclusione del contratto, ovvero dalla data in cui il consumatore riceve le informazioni obbligatorie, se esse vengono trasmesse successivamente alla conclusione del contratto.

Posso aprire un conto corrente con una banca di un altro paese UE?

Il consumatore che si reca in un altro Paese dell’Unione europea può aprire un conto corrente presso una banca locale. Su tale conto potrà effettuare tutte le operazioni di credito e di debito che riterrà opportune. Infatti, fatta salva la libertà commerciale delle banche, di accettare un nuovo cliente, per il principio della libera circolazione di persone, merci e capitali, esiste la possibilità di aprire un conto bancario in uno qualunque degli Stati membri dell'Unione europea e di effettuare dei bonifici da e verso quel conto.

Una materia trattata uniformemente è quella dei bonifici transfrontalieri. Il Regolamento CE n. 2560/2001 “pagamenti transfrontalieri in euro” ha uniformato in ambito europeo i costi dei trasferimenti di denaro fra conti correnti, allineandoli a quelli di carattere nazionale: esso è applicabile ai bonifici transfrontalieri di importo inferiore a 12.500 euro.

Posso ottenere un mutuo da una banca o un altro operatore finanziario di un altro paese UE?

Il mutuo può essere richiesto in qualsiasi Paese dell’Unione europea.

Le condizioni applicate saranno però diverse, perché lasciate alla libera concorrenza, per cui non può aversi la certezza che una banca nazionale ed una estera propongano le stesse condizioni.

Inoltre, la “libera circolazione” riguarda tutti i Paesi dell’Unione Europea e non solo quelli che hanno adottato l’Euro. Per tale motivo il mutuo potrà essere richiesto e erogato in valuta diversa dall’euro.

Le garanzie richieste per l’erogazione di un mutuo finalizzato all’acquisto della propria residenza sono, per quasi tutti i paesi, ipotecarie.

Come per il conto corrente la normativa non è omogenea ed è in discussione una proposta di direttiva per omogeneizzare i vari ordinamenti e per rendere più facile l’accensione di mutui transfrontalieri.

Strumenti finanziari

Come per i servizi bancari anche le operazioni di investimento possono essere effettuate in tutti i paesi europei, sia direttamente sia attraverso Internet.

La possibilità di utilizzare intermediari esteri è stata resa più facile dall’emanazione della cd. Direttiva Mifid (2004/39/CE) che ha armonizzato a livello europeo la normativa sulla tutela del risparmiatore.

La direttiva è finalizzata a regolamentare l’esecuzione di alcuni servizi o attività di investimento, compresi tutti quelli inerenti gli strumenti finanziari.

Sono regolamentati dalla Mifid, tra l’altro, valori mobiliari, strumenti di mercato monetario, quote di organismi di investimento collettivo, derivati, opzioni, indici, valute, futures, swaps, ecc.

La Mifid, pur essendo una Direttiva di “massima armonizzazione” ovvero senza possibilità di deroghe sostanziali da parte dei singoli paesi è stata recepita in maniera differenziata a livello nazionale. La Consob, l’autorità di controllo italiana, ha emanato regolamenti molto rigidi che danno una tutela maggiore alla clientela.

Operatività con l’estero

Una valida alternativa all’apertura di rapporti bancari in un altro Paese europeo è la possibilità di operare attraverso banche italiane.

Tutte le principali banche nazionali offrono alle propria clientela la possibilità di svolgere tutte le operazioni bancarie e finanziarie in altri Paesi.

In particolare, possono essere effettuati all'estero pagamenti, operazioni di incasso assegni, effetti e documenti, aperture di crediti documentari, emissioni di garanzie, compravendita di titoli e altri strumenti finanziari sulle principali piazze internazionali.

In molti casi, grazie a rapporti di collaborazione, è la stessa banca italiana a facilitare l’apertura di rapporti bancari in altri paesi.

Infine, alcune banche italiane hanno propri sportelli nelle principali città europee.

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