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Cancellazione volo
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L’ipotesi di cancellazione volo è disciplinata sia dal Regolamento 261/2004/CE che dalla Convenzione Internazionale di Montreal del 28 maggio 1999, a cui è stata data esecuzione nel nostro ordinamento mediante la legge n.12 del 10.01.2004.
Qualora abbiate regolarmente acquistato un biglietto aereo ma il relativo volo sia poi stato cancellato, avete diritto alla riprotezione su un volo alternativo od al rimborso del prezzo del biglietto non utilizzato, nonché alla ricezione di adeguata assistenza durante l’attesa (pasti, bevande, telefonate e - nel caso in cui il volo alternativo offerto parta il giorno successivo rispetto a quello originario - pernottamento in hotel).
Inoltre, qualora non siate stati informati in tempo debito della cancellazione del volo – e la stessa non sia stata causata da circostanze eccezionali – avete diritto all’accredito di una compensazione pecuniaria a titolo di risarcimento per il disagio subito, che può variare da 250 € a 600 € in relazione alla distanza chilometrica coperta dal volo.
Prospetto dei diritti del passeggero in caso di cancellazione volo
Lettera tipo - Cancellazione volo