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Ritardo prolungato del volo
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L’ipotesi di ritardo volo è disciplinata sia dal Regolamento 261/2004/CE sia dalla Convenzione Internazionale di Montreal del 28 maggio 1999, a cui è stata data esecuzione nel nostro ordinamento mediante la legge n.12 del 10.01.2004.
Nel caso un cui il vostro volo decolli con un ritardo superiore alle 2 ore per tutte le tratte aree pari o inferiori a 1500 km, di 3 ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km o di 4 ore per le tratte restanti, avete diritto a ricevere adeguata assistenza in relazione alla durata dell’attesa (pasti, bevande, telefonate e – qualora la partenza del volo venga rimandata al giorno successivo - pernottamento in hotel).
Nel caso, poi, in cui il ritardo superi le 5 ore e voi decidiate, pertanto, di non imbarcavi, avete diritto a richiedere il rimborso del prezzo del biglietto non utilizzato.
Inoltre, in base alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 Novembre 2009, nei procedimenti riuniti C-402/07 e C-432/07, i passeggeri di voli ritardati possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria qualora - a causa di tale ritardo - subiscano una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia qualora giungano a destinazione tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
Prospetto dei diritti dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato del volo