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Ritardata consegna bagaglio

L’ipotesi di ritardo nella consegna del bagaglio è regolata dalla Convenzione di Montreal del 1999 nonché dal Regolamento 889/2002/CE, che recepisce in un contesto comunitario quanto  definito a livello internazionale.

Nel caso in cui il bagaglio da voi imbarcato venga messo a vostra disposizione in ritardo rispetto al momento in cui, di norma, vi sarebbe dovuto essere stato consegnato, avete diritto a sporgere reclamo alla compagnia aera al fine di ottenere il risarcimento per i danni subiti. Ai sensi dell’art. 22 della Convenzione di Montreal, l’importo massimo risarcibile è di 1.000 DSP (diritti speciali di prelievo) per passeggero, pari a circa € 1.100. Ricordate, tuttavia, che nella prassi il vettore aereo tende a risarcire in primo luogo i danni materiali adeguatamente comprovati, come ad esempio le spese sostenute per l’acquisto di articoli di prima necessità, di cui quindi è necessario allegare i relativi scontrini.

I termini per formulare il reclamo scadono trascorsi 21 giorni dal momento in cui il bagaglio vi è stato consegnato.

Lettera tipo - ritardata consegna bagaglio

 

 

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