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Fornitura non richiesta

Qualora il consumatore riceva beni o servizi non richiesti per i quali il venditore gli chieda il pagamento, non vi è nessun obbligo per il consumatore di pagarne il prezzo. Può accadere che, in seguito all’invio di una pubblicità o di un’offerta (spesso telefonica o online) o ad un semplice scambio di informazioni, il venditore consegni un bene o eroghi un servizio senza che il consumatore ne abbia fatto mai richiesta.

Ai sensi dell’art 66 quinquies del Codice del Consumo, infatti, il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni o servizi, ivi compresa la fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o di contenuti digitali (pratica commerciale vietata dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f del Codice del Consumo).

In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso; il venditore, pertanto, non può considerare questo silenzio come consenso al perfezionamento del contratto.

E’ inoltre vietato al venditore inviare un prodotto o fornire un servizio diverso da quello ordinato dal consumatore, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori. Il consumatore ha diritto, infatti, ad ottenere esattamente il bene o il servizio richiesto e non è tenuto a pagare il prezzo di quanto gli sia stato fornito, se diverso.

Lettera tipo - Fornitura non richiesta

 

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