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Regolamento CPCOggi, 17 gennaio 2020, entra in vigore il regolamento (UE) 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori europei.

Il nuovo regolamento abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 2006/2004, con il quale la Comunità Europea ha istituito una rete di autorità nazionali, comunemente identificata con l’acronimo CPC (Consumer Protection Cooperation) Network, con lo scopo di realizzare una coordinamento più efficace tra le diverse autorità al fine di affrontare congiuntamente le violazioni del diritto in materia di tutela dei consumatori a livello transfrontaliero.

L’entrata in vigore della nuova normativa comporta un indiscutibile omogeneizzazione e rafforzamento dei poteri delle autorità nazionali competenti (la lista completa è disponibile qui) che, nel caso di violazioni delle normative europee a tutela del consumatore, potranno:

  • richiedere informazioni a qualsiasi ente privato e pubblico per individuare l’identità dell’operatore responsabile dell’infrazione, nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati
  • effettuare degli acquisti campione (cd. mystery shopping) per verificare le condizioni post-vendita applicate e l’eventuale perpetrazione di discriminazioni geografiche
  • ordinare, se necessario, la rimozione di contenuti online
  • comminare multe o sanzioni periodiche per le violazioni commesse
  • intraprendere azioni in coordinamento con la Commissione Europea nell’ipotesi di infrazioni su larga scala, che coinvolgano cioè almeno 2/3 dei cittadini europei.

Il regolamento istituisce inoltre un nuovo sistema di allerta per lo scambio efficace d’informazioni in caso di infrazione; le autorità nazionali potranno, infatti, avvalersi delle segnalazioni esterne effettuate da organismi appositamente designati, quali le associazioni di consumatori e i Centri della rete europea ECC-Net.

Il Centro Europeo Consumatori Italia, punto di contatto nazionale della rete ECC-Net, su designazione del Ministero dello Sviluppo Economico, che funge da ufficio unico di collegamento incaricato a coordinare l’applicazione del regolamento, svolgerà, pertanto, l’importante ruolo di organismo deputato a segnalare alle autorità competenti degli Stati membri interessati e alla Commissione comportamenti e omissioni da parte di operatori commerciali atti a pregiudicare gli interessi dei consumatori in quanto contrari alle relative norme dell’Unione Europea adottate a loro tutela.

Il regolamento (UE) 2017/2394, nell’allegato, menziona espressamente, quali “norme dell’Unione a tutela degli interessi dei consumatori” ventisei specifiche normative, tra le quali si ricordano quelle relative alle clausole abusive, alla vendita e alle garanzie dei beni di consumo, ai diritti dei passeggeri nel trasporto aereo e ferroviario, alla multiproprietà, ai pacchetti turistici. Tale elenco potrà essere aggiornato in futuro al fine di estendere l’ambito di applicazione del regolamento a nuovi settori legislativi.

 

 

 

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