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Traghetto cancellato causa Covid? Ecco come GNV rimborserà i passeggeri
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Dopo i numerosi interventi nel settore del trasporto aereo, l’attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si concentra ora sul trasporto marittimo; l’Antitrust ha infatti reso noto, nell’ultimo bollettino, di aver accolto gli impegni di Grandi Navi Veloci S.p.a (GNV) , a seguito dell'apertura di un procedimento volto ad accertare l’attuazione, da parte della compagnia di navigazione, di pratiche commerciali scorrette . Nessuna sanzione per GNV, ma un cospicuo piano di azioni ed interventi volti a sanare i profili di illegittimità individuati dall’Antitrust.
In particolare, l’Autorità, limitatamente ad alcune tratte nazionali e ai collegamenti tra Marocco, Italia, Francia e Spagna, programmati nel periodo maggio – agosto 2020, ha riscontrato:
- la messa in vendita di biglietti per determinate tratte nonostante queste fossero già interessate da restrizioni e divieti imposti dalle competenti autorità;
-mancata previsione, in caso di cancellazione, della possibilità per il passeggero di ottenere il rimborso, con esclusiva “offerta di un voucher di valore pari al biglietto e connotato da assai rigide condizioni d’uso”;
-cancellazioni di tratte nazionali nel periodo estivo e dunque in assenza di restrizioni, e assenza di tempestività nell’informazione al consumatore;
- in caso di rinuncia volontaria al viaggio da parte del passeggero, “politica di rimborso non del tutto conforme alla legislazione nazionale allora vigente, sia con riferimento al periodo di utilizzabilità del voucher (un anno anziché diciotto mesi) sia con riferimento alla convertibilità del voucher in denaro, in quanto espressamente esclusa da GNV nonostante fosse ammessa dalle norme vigenti”
- infine, “il set informativo predisposto da GNV in ordine alla operatività delle corse e ai diritti dei passeggeri in caso di soppressione del viaggio sarebbe stato caratterizzato da opacità, e l’assistenza post-vendita offerta dalla Compagnia tramite il suo customer care si sarebbe rivelata inadeguata per le difficoltà di contatto incontrate dalla clientela e a causa della lacunosità ed intempestività delle informazioni fornite”.
GNV, per evitare di incorrere in sanzioni a causa delle condotte sopra elencate, ha predisposto una serie di impegni volti da un lato, a ristorare i passeggeri che hanno subito cancellazioni del servizio di trasporto o che hanno rinunciato allo stesso in ragione delle restrizioni esistenti e dall’altro, a migliorare l’organizzazione interna al fine di incrementare l’efficienza del servizio di assistenza alla clientela.
In particolare, la compagnia ha previsto:
- per le ipotesi di cancellazione dei servizi di trasporto da eseguirsi tra l’11 marzo e il 30 settembre 2020, a prescindere dalla data di acquisto o di prenotazione del biglietto, il rimborso integrale del prezzo corrisposto o, alternativamente, un voucher del valore del 120% del prezzo versato.
Il rimborso potrà essere richiesto tramite form accessibile sul sito internet della compagnia: entro e non oltre 14 giorni dall’invio del form, il rimborso verrà riconosciuto “in maniera automatica alla verifica dei requisiti”. Il rimborso in denaro avverrà tramite riaccredito delle somme dovute tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’interessato.
Il voucher potrà essere richiesto tramite apposito form sul sito internet della compagnia: entro e non oltre quattordici giorni dall’invio del modulo on line, il voucher verrà riconosciuto “in maniera automatica alla verifica dei requisiti” e, quindi, verrà inviato al cliente in formato elettronico all’indirizzo e-mail indicato nel form.
- in caso di rinuncia da parte del passeggero ad un viaggio da eseguirsi tra l’11 marzo e il 30 settembre 2020, un voucher del valore pari al 120% del prezzo complessivo del biglietto pagato dal consumatore, cedibile a terzi e cumulabile con altri eventuali voucher in possesso del passeggero. Il voucher, conformemente alla normativa nazionale, sarà rimborsabile decorsi dodici mesi dall’emissione, ma nell’ipotesi in cui il passeggero opti per il rimborso, questo sarà pari al prezzo originariamente corrisposto (senza dunque la maggiorazione del 20%).
Anche in questo caso il voucher dovrà essere richiesto tramite form. I passeggeri che nel frattempo avessero già ricevuto un voucher, potranno chiedere l’aggiornamento delle relative condizioni.