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VOLI CANCELLATI O RITARDATI IN VACANZA: I VOSTRI DIRITTI

 

La maggior parte delle richieste di assistenza giunte al nostro {tip Esempio::Questo è un esempio di Tool Tip}Centro Europeo Consumatori{/tip} durante il periodo estivo, riguarda le problematiche afferenti i servizi turistici e, più specificamente, i trasporti aerei.

voli ritardati o cancellati

Sono centinaia, infatti, i passeggeri che hanno subito la cancellazione o il ritardo del volo o che si sono visti negare l’imbarco. Ma ciò che i passeggeri soprattutto lamentano è la totale assenza di informazioni da parte delle compagnie aeree al momento del disservizio, violando peraltro precise disposizioni normative.

Stando ai resoconti di chi si rivolge al nostro centro, pare infatti che tale adempimento venga spesso disatteso e che, addirittura, gli operatori forniscano informazioni errate, che dissuadono di fatto i passeggeri dall’esercizio dei loro diritti. A fronte della cancellazione del volo e della necessità di attendere il giorno dopo per il volo di riprotezione, capita che le compagnie aeree neghino ai passeggeri l’assistenza dovuta, precisando addirittura di non essere tenuti a provvedere né a pasti e pernottamento, né al rimborso delle relative spese.

Ma ancora più frequenti sono i casi in cui le compagnie, pur adempiendo agli obblighi di assistenza, si rifiutino di corrispondere ai passeggeri la compensazione pecuniaria, quando dovuta, adducendo circostanze eccezionali inesistenti o negando addirittura l’esistenza di un preciso obbligo di legge.

E’ opportuno, quindi, che i passeggeri conoscano bene i propri diritti e sappiano come esercitarli.

Informazione al passeggero: Il Regolamento 261/2004/UE prevede che, in caso di cancellazione del volo, di ritardo superiore alle due ore o di negato imbarco, la compagnia presenti ad ogni passeggero interessato un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza, oltre alle informazioni occorrenti per prendere contatto con l'organismo responsabile dell’applicazione della normativa (in Italia è l’Enac).

Cancellazione del volo: sempre ai sensi del Reg 261/2004 citato, il consumatore al quale sia stato cancellato un volo ha diritto alla riprotezione su un volo alternativo appena possibile od al rimborso del prezzo del biglietto non utilizzato, nonché ad un’adeguata assistenza durante l’attesa (pasti, bevande, telefonate e - nel caso in cui il volo alternativo offerto parta il giorno successivo rispetto a quello originario – anche il pernottamento in hotel, nonché il trasporto dall’aeroporto all’hotel e viceversa).

Inoltre, qualora il consumatore non sia stato informato in tempo debito della cancellazione del volo – almeno due settimane prima della partenza - ha diritto ad una compensazione pecuniaria a titolo di risarcimento che varia da 250 € a 600 €, a seconda della lunghezza della tratta. La compensazione è esclusa quando il ritardo è dovuto a cause eccezionali, come il maltempo, gli scioperi o determinati eventi dei quali la compagnia non è responsabile.

Ritardo del volo: nel caso un cui, invece, il volo subisca un ritardo superiore alle 2 ore per tutte le tratte aree pari o inferiori a 1500 km, di 3 ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km o di 4 ore per le tratte restanti, avete diritto a ricevere adeguata assistenza in relazione alla durata dell’attesa (pasti, bevande, telefonate e – qualora la partenza del volo venga rimandata al giorno successivo - pernottamento in hotel, nonché il trasporto dall’aeroporto all’hotel e viceversa).

Qualora il ritardo superi le 5 ore, il consumatore può decidere di non partire ed ha il diritto al rimborso del prezzo del biglietto non utilizzato.

Inoltre, in base alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 Novembre 2009, nei procedimenti riuniti C-402/07 e C-432/07 e quella del 23 ottobre 2012 nei procedimenti riuniti C-581/10 e C-629/10, i passeggeri hanno diritto alla compensazione pecuniaria anche quando il volo abbia subito un ritardo superiore alle tre ore o, comunque, quando giungano a destinazione con oltre tre ore di ritardo. La compensazione varia da 250 € a 600 €, a seconda della lunghezza della tratta, ma rimane esclusa quando il ritardo è dovuto a cause eccezionali, come il maltempo, gli scioperi o determinati eventi dei quali la compagnia non è responsabile.

Negato imbarco: qualora venga negato l’imbarco a causa di un eccesso di prenotazioni su un volo per il quale il passeggero disponga di un valido biglietto (cd. overbooking), la compagnia ha l’obbligo di fornire un’assistenza adeguata, la riprotezione su un volo alternativo – o, in alternativa, il rimborso del biglietto non utilizzato -, oltre alla compensazione pecuniaria a titolo di risarcimento, che varia da 250 € a 600 €, a seconda della lunghezza della tratta.

Qualora durante le vacanze abbiate subito la cancellazione o il ritardo del volo, o vi siate visti negare l’imbarco, sappiate che potreste avere diritto al rimborso di quanto speso durante l’attesa del volo di riprotezione, nonché ad un importo a titolo di risarcimento.

Scrivete subito una raccomandata AR alla sede legale della compagnia aerea, utilizzando i nostri facsimili.

Qualora la compagnia aerea non vi risponda entro 6 settimane o la risposta non vi soddisfi, potete contattarci al n. 06/44238090 o scriverci una email a info@ecc-netitalia.it.

E' utile, infine, sapere che collegandosi al sito www.flightstats.com è possibile ottenere il tracciamento dei voli e conoscere anche l'entità del ritardo del volo mentre cliccando qui potete consultare una lista, redatta dalle autorità competenti, sulle circostanze al verificarsi delle quali non si ha diritto alla compensazione pecuniaria.

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