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DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO MARITTIMO: DESIGNATO L’ORGANISMO DI CONTROLLO
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto scorso, ha fatto ingresso nello scenario normativo il Decreto Legislativo n.129/2015 che fissa la disciplina sanzionatoria applicabile ai vettori, agli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali e agli altri soggetti di settore in caso di violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 sui diritti ai passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.
Il legislatore europeo, infatti, con l’adozione del Regolamento n. 1177/2010, aveva demandato ai singoli Stati membri il compito di emanare le norme sanzionatorie in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute e di designare l’organismo responsabile dell’esecuzione del regolamento che in Italia viene individuato, ai sensi dell’art. 3 del decreto in commento, nell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.
All’Autorità di regolazione dei trasporti viene, pertanto, affidato il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle norme a tutela dei passeggeri nel trasporto marittimo ed attribuito il potere di irrogare sanzioni nel momento in cui siano accertate, anche attraverso la valutazione delle segnalazioni e dei reclami dei passeggeri, le violazioni delle disposizione del regolamento. Ai fini dell’esercizio delle proprie competenze, l’Autorità avrà il potere di acquisire informazioni e documenti dai vettori, dagli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali o da altri soggetti interessati, irrogando sanzioni in caso di inadempimento, nonché di compiere verifiche ed ispezioni presso gli stessi.
Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Regolamento, dunque, il passeggero deve inviare preventivamente un reclamo al vettore o all’operatore del terminale i quali, entro un mese dal ricevimento dello stesso, comunicano se il reclamo è stato accolto, respinto o necessita di un tempo più lungo per la disamina. Il tempo necessario per rispondere definitivamente al reclamo non può, comunque, superare i due mesi decorsi i quali il passeggero può inoltrare un reclamo alla neo designata Autorità.
Se il reclamo attiene ai servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami potranno essere inoltrati a delle strutture regionali, che saranno individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che mensilmente li trasmetteranno all’Autorità di regolazione dei trasporti unitamente od ogni elemento utile all’accertamento delle eventuali infrazioni.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto, l’Autorità dovrà adottare un proprio regolamento per definire le modalità di presentazione del reclamo, che potrà essere inoltrato anche per via telematica, e per disciplinare i procedimenti per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni; verrà garantita agli interessati la conoscenza degli atti istruttori per mezzo dell’avviso di avvio del procedimento, la possibilità di contraddittorio e prevista una procedura semplificata di irrogazione delle sanzioni previo accordo dell’impresa destinataria dell’atto.
Ricordiamo che il Regolamento sui diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne è stato pubblicato il 17 dicembre 2010 ed è entrato in vigore il 18 dicembre 2012. Si applica ai passeggeri che viaggiano :
- con servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro;
- con servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato fuori dal territorio di uno Stato membro e il porto di sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro, a condizione che il servizio sia effettuato da un vettore dell’Unione;
- in una crociera il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro.
Introduce nuovi diritti per i passeggeri che viaggiano via mare: dal diritto alla non discriminazione e all’assistenza delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, all’obbligo di informazione e assistenza dei passeggeri in caso di partenze cancellate o ritardate, all’offerta di un trasporto alternativo o il rimborso del biglietto, nonché il diritto alla compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo.
L’introduzione di sanzioni pecuniarie, le cui somme confluiranno in un apposito fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, servirà a rafforzare le tutele e i diritti riconosciute ai consumatori che, in assenza di una disciplina sanzionatoria, rischiano di essere solo delle mere dichiarazioni di principio.