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LA CE PUBBLICA I RISULTATI DELL'INDAGINE SUI SITI WEB CHE VENDONO PRODOTTI ELETTRONICI
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La Commissione Europea ha reso noti, nei giorni scorsi, i risultati di un’indagine condotta nell’ambito della campagna Consumer Rights, intrapresa al fine di informare e rendere sempre più consapevoli i consumatori europei dei loro diritti e di come esercitarli, specie alla luce della Direttiva sui diritti dei consumatori 2011/83/UE, che ne migliora e rafforza le tutele, ormai recepita in tutti i Paesi europei.
L’indagine, svolta nell’autunno scorso con la fattiva collaborazione delle diverse Autorità nazionali competenti in materia di tutela dei consumatori (in Italia l’AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), ha monitorato centinaia di siti web che vendono prodotti elettronici di consumo (telefoni cellulari, computer, fotocamere, tv ecc) per verificare se e come i consumatori venivano informati circa i loro diritti sull’applicazione della garanzia legale e commerciale. I siti sono stati selezionati principalmente sulla base della loro notorietà, ma anche dei reclami pervenuti dai consumatori.
Nel corso dell’indagine, le diverse Autorità nazionali hanno verificato innanzitutto se i venditori informassero adeguatamente i consumatori in merito ai diritti previsti dalla garanzia legale o, se offerta, da quella commerciale, nonché circa la gratuità delle riparazioni o sostituzioni. Hanno poi controllato se i siti web fornissero l’indirizzo geografico, il nome e l’identità e l’indirizzo e-mail del venditore, che il consumatore potesse utilizzare sia per chiedere informazioni prima della conclusione del contratto, sia per inoltrare eventuali reclami o per segnalare qualsiasi problema insorgesse dopo l’acquisto. Ulteriori verifiche sono state effettuate anche sulla esaustività, chiarezza e conformità alla normativa dei termini e condizioni generali di contratto pubblicate sui siti.
Ebbene, oltre la metà dei siti controllati in tutta Europa – 235 su 437 – non fornivano informazioni sufficienti sui diritti dei consumatori, omettendo o travisando alcune previsioni normative a loro tutela, soprattutto circa la possibilità di riparare o sostituire gratuitamente i beni difettosi entro i 2 anni dall’acquisto. Molti siti non davano informazioni esaustive circa i dati del venditore, non permettendo quindi al consumatore di contattarlo facilmente in caso di necessità.
Al fine quindi di migliorare l’applicazione della normativa in materia, la Commissione UE, attraverso le Autorità nazionali, ha richiesto la correzione e l’integrazione delle informazioni eventualmente insufficienti fornite dai venditori sui loro siti, molti dei quali sono già stati corretti, mentre altri vi stanno provvedendo.
E’ di vitale importanza, infatti, che i consumatori siano ben informati sul proprio diritto alla garanzia e più fiduciosi nei confronti degli acquisti on line dei prodotti elettronici di consumo, accrescendo in questo il Mercato Unico Digitale. Gli sforzi congiunti degli Stati membri e della Commissione UE assicurano, a tutt’oggi, che l’82% dei siti web che sono stati controllati per la vendita di tali prodotti sono conformi alla normativa vigente in materia.
Giova, a questo punto, ricordare che la normativa a tutela dei consumatori contenuta in Italia nel Codice del Consumo (d. lgs. 206/2005), è stata recentemente rafforzata ed integrata dal d. lgs. 21/2014, che ha recepito la direttiva europea 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
In sintesi, il venditore ha innanzitutto l’obbligo, prima della conclusione del contratto, di fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili circa le caratteristiche principali del bene o del servizio, l’identità, i contatti telefonici e l’indirizzo geografico del professionista, il prezzo totale del bene, la data di consegna, le modalità di inoltro dei reclami, la garanzia legale e, se prevista, la garanzia commerciale, l’eventuale diritto di recesso, ecc;
Per i contratti a distanza (acquisti on line) e contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il consumatore ha il diritto di recesso, ha cioè a disposizione un periodo di 14 giorni – a partire dal giorno in cui acquisisce il possesso del bene - per decidere se mantenere in vita il contratto di acquisto o rinunciarvi.
Il venditore ha, inoltre, l’obbligo di consegna del bene entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto e, qualora non vi provveda entro un ulteriore termine pattuito, il consumatore può risolvere il contratto ed ottenere la restituzione senza ritardo di quanto versato per l’acquisto, oltre all’eventuale risarcimento del danno.
La garanzia legale di conformità è prevista dalla legge (artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo) ed è sempre dovuta. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile per qualsiasi difetto di conformità che si presume esistente al momento della consegna del bene (entro sei mesi dall’acquisto il consumatore non ha l’onere di provare questa circostanza perché si presume il difetto esistesse già). In questi casi il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene, senza spese, mediante riparazione o sostituzione a sua scelta, salvo che il rimedio scelto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore. Ove la riparazione o sostituzione siano comunque impossibili, si procederà ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, con restituzione del prezzo pagato. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha acquistato. Il difetto di lieve entità, per il quale non è possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.
La garanzia convenzionale (o commerciale) è rilasciata dal venditore e/o dal produttore del bene in aggiunta a quella legale. Può prevedere un’estensione temporale della garanzia legale o ulteriori diritti per il consumatore e qualora preveda disposizioni peggiorative per il consumatore rispetto alla normativa vigente, vale comunque la garanzia legale.