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VOLI CANCELLATI A FIUMICINO: UN PO’ DI CHIAREZZA SUI DIRITTI DEI PASSEGGERI
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“ Ho ricevuto la notifica di avvenuta cancellazione tramite sms alle ore 00:22 del 8-maggio 2015 previsto in partenza da Roma FCO per le ore 18:30 dello stesso giorno.Il volo era stato da me prenotato nel marzo 2015, per me, mio figlio e la mia compagna Il volo successivo arrivava 24 ore dopo quello cancellato, ho pertanto deciso di annullare la nostra breve vacanza, ricevendo una penale di cancellazione da parte dell’hotel di oltre € 100,00”
“Ho acquistato un volo andata e ritorno per Torino partenza 8 maggio ritorno 9 maggio, dopo il rogo del 7 avevo controllato sul sito la presenza del volo ed il volo era confermato. La mattina mi alzo e leggo un messaggio arrivato alle 24.00 che mi avvisava che il volo era soppresso. Panico dovevamo andare a Torino per un concerto rischiavano di perdere tutto. All'aeroporto ci avevano detto che ci avrebbero fatto volare sul volo successivo poi nulla i posti non c'erano. Allora la corsa per andare a Torino con il treno, altre 400€ . Ora si il rimborso ma posso chiedere altro?”
“Dovevo partire oggi 13 maggio alle ore 12:25 per Budapest (arrivo previsto alle 14:15) e ritorno domenica 17 maggio la mia famiglia composta di 4 persone ma due giorni fa una email mi informava della cancellazione proponendomi due alternative disponibili o cambiare volo con un altro immediatamente prima o dopo la partenza del volo originario (in funzione delle disponibilità) senza costi aggiuntivi o prendere il volo del giorno precedente o quello successivo pagando però la differenza. Dallo stato dei voli presente sul sito della compagnia i voli in partenza immediatamente prima o seguenti quello originario non c’erano in quanto era il primo e unico volo della giornata. Ho provato a contattare la compagnia aerea telefonando a tutti i numeri messi a disposizione per chiedere la certezza sulla operatività del volo qualora avessi scelto la riprotezione, ma non sono riuscito a parlare con nessun umano ma solo con voce predefinita: premi 1, premi 2 ecc).”
Sono solo alcune delle numerose richieste di informazione e assistenza che il nostro Centro sta ricevendo quotidianamente in conseguenza delle cancellazione dei voli per l’incendio che ha paralizzato l’aeroporto di Fiumicino lo scorso 7 maggio. Pur comprendendo la gravità della situazione venutasi a creare ci rammarica constatare che ancora una volta a pagarne le spese siano i consumatori che hanno vissuto una vera odissea con file snervanti all’aeroporto e lunghe, ma soprattutto costose, attese al telefono per trovare una soluzione senza, peraltro, riuscirci e che addirittura si son visti offrire voli alternativi inesistenti. Ancora una volta è mancata una assistenza adeguata ma soprattutto una informazione trasparente e puntuale nonostante i nuovi canali di informazioni, come ad esempio i social network, offrano la possibilità di raggiungere tempestivamente migliaia di passeggeri. Ancora una volta i diritti dei passeggeri sono stati pesantemente violanti nonostante la normativa europea (il Regolamento 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo prolungato) sia chiara nello stabilire l’obbligo dei vettori di limitare i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione mediante una informazione tempestiva, la possibilità di proseguire il viaggio con un volo alternativo ragionevole ed un’adeguata assistenza durante il periodo di attesa.
Quali i diritti dei passeggeri dei voli cancellati a causa dell’incendio?
Se il volo cancellato non fa parte di un pacchetto turistico il passeggero, ha diritto:
- Al rimborso, entro sette giorni, del prezzo pieno del biglietto per la parte o le parti di viaggio non effettuate o per la o le parti già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio del passeggero e, sed del caso, un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale;
o, in alternativa
- Ad un volo alternativo verso la destinazione finale , in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile o ad una data successiva scelta dal passeggero a seconda della disponibilità di posti senza dover pagare differenza di prezzo alcuna. Se il volo alternativo offerto raggiunge un’aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero le relative spese di trasferimento sono a carico della compagnia aerea;
- All’assistenza in termini di:
-pasti e pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
-sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu' pernottamenti;
-trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
-due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
Se la compagnia non provvede direttamente all’assistenza si potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute al rientro ed è pertanto necessario conservare ricevute e scontrini.
N.B. L’incendio, che ha pesantemente impattato sulla gestione del traffico aereo, è considerato circostanza eccezionale ovvero circostanza che non si sarebbe potuto evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e, pertanto, non si avrà diritto alla compensazione pecuniaria né al risarcimento di eventuali danni supplementari. Pertanto non sarà risarcibile la penale eventualmente pagata all’Hotel per no-show se non fa parte di un pacchetto turistico ed è stato acquistato come singolo servizio turistico. Consigliamo, tuttavia, i consumatori di provare a contattare gli esercenti e verificare la possibilità di un rimborso a titolo di gesto commerciale.
Se il volo cancellato fa parte di un viaggio tutto compreso che, in conseguenza della cancellazione del volo, è stato annullato spetta all’agenzia viaggi ed al tour operator proporre un pacchetto turistico alternativo senza supplemento di prezzo quand’anche fosse di qualità superiore (o rimborso della differenza di prezzo se la qualità è inferiore). Qualora non sia possibile offrire un pacchetto turistico alternativo, il consumatore ha diritto a ricevere il rimborso della somma di denaro già corrisposta entro sette giorni decorrenti dal recesso o dalla cancellazione. Se ad essere cancellato è stato il volo di ritorno spetta all’agenzia viaggi ed al tour operator apprestare con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio.
Non si ha diritto, invece ad alcun risarcimento del danno provocato dalla cancellazione posto che il Codice del Turismo (art. 46) esonera dalla responsabilità per mancato o inesatto adempimento del contratto l’agenzia viaggi e il tour operator quando imputabili a fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
Per maggiori informazioni sui vostri diritti o per ricevere assistenza nel caso in cui il professionista verso cui reclamate si trova in un altro Paese europeo contattateci!