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L’AGCM SANZIONA EASYJET
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Ritenute ingannevoli le modalità di presentazione di un'offerta promozionale.
Con un comunicato stampa del 2 febbraio scorso, l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha reso noto di aver condannato la compagnia aerea Easy Jet al pagamento di una multa di 170.000 euro per una pratica commerciale scorretta.
Easy jet è una compagnia aerea specializzata in voli low cost, in quanto offre biglietti aerei a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli mediamente proposti dalle altre compagnie aeree.
Il procedimento venne avviato nel giugno 2014 su segnalazione di Ryanair, un’altra compagnia aerea che opera nel settore dei voli low cost. La segnalazione aveva per oggetto le modalità con le quali Easy Jet pubblicizzava sul proprio sito web una proposta promozionale a prezzi particolarmente vantaggiosi, “senza rendere evidente in maniera adeguata al consumatore le effettive condizioni e limitazioni dell’offerta”.
Nello specifico, la compagnia offriva dei voli nazionali ed internazionali a prezzi particolarmente vantaggiosi, mentre la precisazione “prezzo di sola andata per persona, con condizione d’acquisto di due tratte nella stessa transazione” veniva visualizzata a caratteri estremamente ridotti e “solo scorrendo l’home page verso il basso, dopo informative e messaggi promozionali di vario contenuto”.
Nella sostanza, il prezzo vantaggioso per un volo di sola andata sarebbe stato applicabile solo per un viaggio effettuato da due passeggeri o per un viaggio andata/ritorno, ma nono nel caso di una prenotazione singola.
Le condizioni che rendevano valida l’offerta non venivano, quindi, rese note fin dall’inizio e non erano, inoltre, di facile visualizzazione. Il consumatore che intendesse avvalersi dell’offerta per l’acquisto di una sola tratta, infatti, si sarebbe visto addebitare, al termine della procedura di acquisto, un importo maggiore di quello pubblicizzato e che si aspettava ragionevolmente di pagare.
Il consumatore veniva, di fatto, fuorviato dall’insufficienza e l’ingannevolezza delle informazioni e non veniva messo nelle condizioni di effettuare un acquisto consapevole. L’operato della compagnia aerea ravvisava, a giudizio dell’AGCM e dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), a sua volta interessata nel corso del procedimento, quale pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20 e 21 del Codice del Consumo. La comunicazione utilizzata dal vettore è stata ritenuta “potenzialmente contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori”.
Nel corso del procedimento, Easy Jet ha provveduto a rettificare le modalità di presentazione dell’offerta, rendendo immediatamente visibili le condizioni della stessa, in modo tale che il consumatore venisse informato adeguatamente circa le caratteristiche ed il costo del servizio fin dall’inizio.
Nella determinazione dell’ammontare della sanzione, l’AGCM ha tenuto conto anche di tale ravvedimento operoso da parte di Easy Jet.