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DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS: ADOTTATO IL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

L’Autorità di regolazione dei trasporti ha pubblicato sul proprio sito internet in data 20 gennaio 2015 il “Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento UE n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus”  adottando  altresì un  “Modulo di reclamo” attraverso cui sarà possibile segnalare le possibili violazioni.

Il Regolamento UE, divenuto operativo nel marzo 2013, demandava ai singoli stati membri la designazione dell’organismo responsabile dell’esecuzione del  Regolamento medesimo nonché l’emanazione delle norme sanzionatorie in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute. Lo Stato italiano, con il D. Lgs. 169/2014, ha individuato nell’Autorità di regolamentazione dei trasporti l’organismo  deputato alla sorveglianza ed all’irrogazione delle sanzioni e l’adozione del suddetto Regolamento lo scorso 20 gennaio 2015 completa la procedura e rende più efficace la tutela garantita ai passeggeri del trasporto effettuato con autobus.

Il Regolamento UE 181/2011, infatti, stabilisce regole comuni per il trasporto con autobus in merito ai servizi regolari per i passeggeri che viaggiano all’interno dell’UE per distanze pari o superiori a 250 km riconoscendo ai passeggeri determinati diritti tra cui:

.   il diritto ad essere tempestivamente ed adeguatamente informati, anche in merito ai diritti riconosciuti, quando il servizio subisce una cancellazione o un ritardo rispetto all’orario di partenza;

·  Il diritto di ricevere una adeguata assistenza in termini di pasti e bevande e, ove necessario, la sistemazione alberghiera per un massimo di due notti, in caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti;

·  il diritto di ottenere il rimborso del biglietto o al reinstradamento  in caso di overbooking, di cancellazione oppure a seguito di un ritardo di oltre 120 minuti dall’orario di partenza previsto;

 ·  il diritto ad un risarcimento pari al 50 % del prezzo del biglietto a seguito di un ritardo di oltre 120 minuti dall’orario di partenza previsto, cancellazione di viaggio e impossibilità di offrire al passeggero il reinstradamento oppure il rimborso da parte del vettore;

·  il diritto ad una assistenza specifica gratuita nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta sia presso le stazioni che a bordo degli autobus, nonché, ove necessario, il trasporto gratuito per gli accompagnatori.

Spetta all’Autorità di regolazione dei trasporti  il potere di accertare, d’ufficio o su segnalazione dei passeggeri, la violazione delle norme a tutela dei passeggeri del trasporto con autobus ed irrogare le relative sanzioni.

Per poter presentare un reclamo all’Autorità è necessario aver già contattato il vettore e non aver ottenuto una risposta entro 90 giorni dalla data di presentazione oppure di aver ricevuto una risposta insoddisfacente e no in linea con la normativa.

Il reclamo deve essere proposto compilando l’apposito modulo, pena l’inammissibilità dello stesso, dopodiché  deve essere inviato a mezzo raccomandata ( Via Nizza, 230 – 10126 Torino) o via posta elettronica certificata ( pec@pec.autorita-trasporti.it ) oppure via posta elettronica semplice  (reclami.bus@autorita-trasporti.it ), oppure tramite il sistema telematico SiTe non appena sarà operativo.

Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni, il cui importo dovrà essere proporzionale alla gravità ed alla reiterazione della violazione, al numero dei passeggeri coinvolti ed alle azioni poste in essere per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, confluiranno in un apposito fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, tutto ciò servirà a rafforzare le tutele e i diritti dei consumatori medesimi. 

Ricordiamo che all’Autorità non è attribuita competenza a dirimere le controversie tra consumatori e imprese e che potete contattare il Centro Europeo Consumatori Italia per maggiori informazioni.

 

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