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ANTITRUST E CENTRO EUROPEO CONSUMATORI ITALIA INSIEME PER COMBATTERE LE DISCRIMINAZIONI
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Con l’entrata in vigore delle legge sulle “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea (Legge Europea 2013-bis del 30.10.2014) al Centro Europeo Consumatori Italia e all’Antitrust viene affidato il delicato compito di assicurare il rispetto del divieto di discriminazione basato sulla nazionalità o la residenza fissato dalla direttiva 2006/123/CE ( cosiddetta "Bolkestein" ) relativa ai servizi nel mercato interno.
La Direttiva, recepita in Italia dal decreto legislativo n. 59/2010, è stata adottata per dare un contributo decisivo al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi segnando un notevole passo avanti verso la concreta creazione di un mercato interno dei servizi dove consumatori ed imprese possano realmente beneficiare delle opportunità che un mercato integrato offre, soprattutto in termini di crescita economica e creazione di posti di lavoro. Con le nuove norme prestatori e destinatari dei servizi possono facilmente beneficiare della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi transfrontalieri. Agli Stati membri il compito di semplificare le procedure e le formalità che si è tenuti ad osservare per lo stabilimento di una impresa nel proprio come in un altro stato europeo, anche attraverso l’istituzione di sportelli (Sportelli Unici per le attività produttive) presso cui è possibile ottenere informazioni ed assistenza per il completamento delle procedure necessarie (www.impresainungiorno.gov.it). Ed è sempre compito degli Stati Membri rimuovere gli ostacoli per i destinatari che desiderano utilizzare i servizi di fornitori stabiliti in altri stati europei ed eliminare le condizioni discriminatorie fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza.
Oggi, i destinatari dei servizi, ed in particolare i consumatori, incontrano difficoltà quando intendono acquistare servizi offerti da un prestatore di un altro Stato membro. Restrizioni al limite delle discriminazioni si verifichino in varie situazioni, non solo quando il servizio viene erogato a distanza ma anche quando è il destinatario che si reca in un altro Stato Membro per ricevere un servizio. L’art. 19 della Direttiva vieta l’imposizione, da parte degli Stati membri e dei prestatori di servizi, di requisiti che possano discriminare i destinatari dei servizi in base al luogo di residenza o alla nazionalità come, ad esempio, prezzi più alti per l’ingresso a parchi o musei o l’obbligo di fornire specifici documenti per l’utilizzazione di un determinato servizio.
Con l’art. 6 della legge Europea al Centro Europeo Consumatori Italia è affidato il compito di ricevere le segnalazioni di eventuali condizioni generali di accesso al servizio discriminatorie da parte di consumatori e microimprese e di contattare il prestatore del servizio per facilitare la comunicazione e richiedere l’eliminazione della condizione discriminatoria. E se l’intervento del Centro, che gestirà il reclamo in collaborazione con gli altri Centri della rete europea ECC- Net, non consentirà il rispetto del divieto, si potrà ricorrere alla tutela amministrativa sottoponendo la pratica discriminatoria al vaglio all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge europea 2013 bis l’Autorità dovrà adottare un regolamento per disciplinare la procedura di segnalazione delle pratiche discriminatorie e di gestione del reclamo: una nuova sfida per il nostro Centro che da quasi un decennio aiuta i consumatori che acquistano beni e servizi in Europa informandoli sui loro ed assistendoli in caso di problemi.