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FONDO NAZIONALE DI GARANZIA: IN ITALIA TUTELE INSUFFICIENTI A GARANZIA DEI VIAGGI TUTTO COMPRESO

L’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) conferisce alla Commissione, che è custode dei trattati, il potere di agire in giudizio contro lo Stato membro che non rispetti gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. 

La procedura d’infrazione ha inizio con una richiesta di informazioni (“lettera di costituzione in mora”) cui lo Stato membro interessato deve rispondere entro un termine preciso, in genere due mesi.  Se le informazioni ricevute non soddisfano la Commissione e la stessa ha motivo di credere che lo Stato membro non stia ottemperando agli obblighi cui è tenuto in forza del diritto dell’Unione, la Commissione può inviare una richiesta formale (“parere motivato”) in cui ingiunge allo Stato membro di conformarsi al diritto dell’Unione e lo sollecita a comunicarle i provvedimenti disposti a tal fine entro un termine preciso, in genere due mesi.

E quanto è accaduto oggi. La Commissione Europea, infatti,  ha inviato all'Italia un parere motivato in merito alla mancanza di protezione dei consumatori dell'UE che prenotano viaggi "tutto compreso". In forza delle norme dell'UE sui viaggi "tutto compreso" gli operatori devono disporre di una protezione in caso di insolvenza o di fallimento al fine di garantire che i consumatori ricevano il rimborso del prezzo corrisposto e siano rimpatriati in caso di fallimento dell'organizzatore del viaggio.  In Italia, tale previsione è contenuta nell’art. 51 del Codice del Turismo che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo- il Fondo nazionale di garanzia.

Secondo la Commissione il Fondo nazionale di garanzia istituito dall'Italia disporrebbe di risorse inadeguate e non esisterebbe un sistema affidabile per un aumento ad hoc dei finanziamenti ad esso destinati. Il rimborso dei viaggiatori può pertanto richiedere diversi anni ed è incerto, persino in caso di fallimento di un operatore turistico di medie dimensioni.

Ricordiamo che il Fondo interviene solo quando un pacchetto turistico (combinazione di due o più servizi turstici venduti ad un prezzo forfettaria), non viene fruito in tutto o in parte, a causa del fallimento o dell’insolvenza del venditore (organizzatore o intermediario legalmente operante ai sensi della legislazione nazionale). In tal caso si ha diritto al rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico; al rimpatrio nel caso di viaggi all'estero, ad essere forniti di  un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore, ad eccezione delle situazioni di rischio dell’incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri.

L’ istanza di accesso al Fondo, che può essere cumulativa se il contratto è stato stipulato da più acquirenti purchè venga sottoscritta da tutti gli interessati deve essere spediata mediante raccomandata A/R alla:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport

Ufficio per le Politiche del Turismo - Servizio XVI

Via della Ferratella in Laterano, n. 51 - 00184 ROMA

 

oppure via FAX al numero 06/67795383  o

">via PEC all’indirizzo: dipartimento.turismo@mailbox.governo.it.

Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di domanda consultate il seguente link:

http://www.governo.it/Presidenza/DSCT/fondo_nazionale_garanzia_2012.html

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