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VOLO IN RITARDO: L’ORARIO DI ARRIVO E’ QUELLO IN CUI SI APRE ALMENO UN PORTELLONE DELL’AEREO
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La Corte Ue precisa il momento determinante per valutare il diritto alla compensazione pecuniaria per ritardo del volo
Buone notizie per i passeggeri aerei vittime di voli in ritardo e spesso anche di lunghe attese e “confinamenti” a bordo: da oggi, ai fini del diritto alla compensazione pecuniaria, si dovrà tenere conto di tutto il tempo trascorso in aereo, fino al momento di apertura dei portelloni.
L’orario effettivo di arrivo di un volo, da prendere in considerazione per determinare l’entità del ritardo subito dai passeggeri – e, di conseguenza, stabilire diritto e misura della compensazione pecuniaria – non corrisponde infatti al momento dell’atterraggio del velivolo sulla pista, bensì a quello in cui si apre almeno un portellone dell’aereo: è solo da questo momento, infatti, che i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo. Fino ad allora, anche se le ruote dell’aereo hanno toccato la pista di atterraggio o l’aereo ha raggiunto la posizione di parcheggio, i passeggeri continuano a trovarsi confinati in uno spazio chiuso, tale da impedirgli di impiegare il “tempo perso” per occuparsi dei propri affari (personali, familiari, sociali e professionali), soprattutto in ragione delle limitazioni imposte a bordo dell’aereo per motivi tecnici e di sicurezza.
In base a queste considerazioni, la Corte Ue ha dato ragione ad un cittadino austriaco che si era visto negare dalla compagnia aerea Germanwings il diritto alla compensazione pecuniaria per ritardo del volo. Secondo la compagnia, le ruote dell’aereo su cui viaggiava il passeggero avevano toccato la pista dell’aeroporto di Colonia/Bonn con un ritardo di 2 e ore e 58 minuti: un tempo insufficiente, quindi (anche se per soli 2 minuti), per raggiungere le 3 ore di ritardo previste dalla normativa Ue per ottenere la compensazione pecuniaria di 250 euro. Il passeggero, al contrario, aveva fatto valere che la destinazione finale era stata raggiunta con 3 ore e 3 minuti di ritardo, facendo riferimento al momento in cui l’aereo aveva raggiunto la posizione di parcheggio (subito dopo il quale si erano aperti i portelloni).
La Corte, con la sentenza resa nella causa C-452/13, ha così confermato la posizione del passeggero, chiarendo inoltre che la nozione di “orario di arrivo effettivo” non può essere definita contrattualmente, ma deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme in tutta l’Unione europea.