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CORTE UE CONTRO GOOGLE, RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALL’OBLIO
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I motori di ricerca devono garantire il diritto dei cittadini europei ad essere “dimenticati”, rimuovendone i dati personali non più rilevanti.
E’ una sentenza che sta suscitando reazioni accese e contrastanti, quella resa dalla Corte di Giustizia europea ieri 13 maggio, nella causa C-131/12: il gestore di un motore di ricerca su internet (nel caso di specie, Google) è responsabile del trattamento dei dati personali che compaiono su pagine web pubblicate da siti terzi. Di conseguenza il gestore, in caso di legittimo esercizio, da parte dell’utente, del proprio diritto alla privacy e all’oblio (cioè ad essere “dimenticati” quando le informazioni presenti sul motore di ricerca siano inadeguate, irrilevanti o non più pertinenti), è obbligato a sopprimere, dall’elenco dei risultati di ricerca, i link verso pagine web pubblicate da siti terzi e contenenti i dati personali dell’utente stesso.
Com’è arrivata la Corte a questa decisione?
- Il fatto:
un cittadino spagnolo – nel caso portato all’attenzione della Corte –, inserendo il proprio nome nel motore di ricerca di Google, rilevava che nell’elenco dei risultati comparivano dei link verso due pagine di un quotidiano spagnolo, datate 1998, che facevano riferimento ad una vendita di immobili a seguito di un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti nei suoi confronti. Una vicenda della quale non contestava la veridicità, quanto piuttosto il fatto che fosse ormai stata interamente definita da diversi anni e, pertanto, fosse irrilevante che comparisse tra i risultati di ricerca di Google.
Di conseguenza, il cittadino spagnolo presentava all’Agenzia spagnola di protezione dei dati un reclamo sia contro la casa editrice del quotidiano che contro Google, chiedendo, rispettivamente, l’eliminazione dei propri dati personali e la rimozione degli stessi dai risultati di ricerca. L’Autorità respingeva il reclamo nei confronti della casa editrice, mentre accoglieva quello contro Google, chiedendo l’adozione delle misure necessarie per rimuovere i dati contestati dal proprio indice e renderne impossibile l’accesso in futuro.
In sede di ricorso, da parte di Google, il giudice spagnolo investiva la Corte di Giustizia europea di una serie di questioni.
- Le motivazioni:
La Corte ha constatato che l’attività del gestore di un motore di ricerca come Google, che “raccoglie” dati, li “estrae”, “registra” e “organizza” nei suoi programmi di indicizzazione, li “conserva” nei server e li “mette a disposizione” dei propri utenti sotto forma di elenchi di risultati, configura chiaramente un’attività di “trattamento” dei dati personali, anche se riguardano informazioni già pubblicate nei media. Il gestore del motore di ricerca, quindi, è il “responsabile” del trattamento dei dati, e lo è anche nel caso in cui si tratti di dati contenuti in pagine web pubblicate da terzi.
Nel caso in cui – ha affermato la Corte – a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, l’elenco dei risultati mostri link verso pagine web pubblicate da terzi, l’interessato può rivolgersi direttamente al gestore (oppure, se questi non dia seguito alla domanda, alle autorità competenti) per ottenere, in presenza di determinate condizioni, la soppressione di tali link dall’elenco dei risultati.
Tuttavia, poiché la soppressione di link dall'elenco dei risultati potrebbe, a seconda dell'informazione, avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di internet (ad es., il ruolo ricoperto da una persona nella vita pubblica potrebbe giustificare un interesse preminente del pubblico ad avere accesso alle informazioni su tale persona), la Corte ha constatato che è necessario ricercare un giusto equilibrio tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona interessata, e cioè il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.