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La posizione della rete ECC-Net sulla proposta di revisione del Regolamento 261/2004/CE
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La Rete ECC-Net porta a conoscenza dei parlamentari europei e di tuti gli stakeholders interessati, la sua posizione rispetto alla proposta di revisione del Regolamento 261/2004/CE sui diritti dei passeggeri aerei.
L' ECC-Net accoglie con favore l'iniziativa della Commissione Europea di sottoporre a revisione il regolamento e accoglie altresì con favore le modifiche della Commissione per i trasporti del Parlamento europeo ed il parere del Comitato economico e sociale europeo.
L'ECC-Net ha una lunga esperienza nella gestione e risoluzione dei reclami relativi ai diritti dei passeggeri aerei. Il settore dei trasporti è regolarmente al primo posto nella classifica dei reclami transfrontalieri e il trasporto aereo è all'origine di oltre il 20% di tutti i reclami.
L’ECC-Net ha già evidenziato molte difficoltà di interpretazione della normativa che palesano la necessità di chiarire aspetti fondamentali del regolamento. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha contribuito a chiarire alcuni aspetti del regolamento. Ma per assicurare la sua adeguata attuazione, l'ECC-Net è del parere che sia fondamentale che queste interpretazioni siano codificate nel diritto comunitario, al fine di evitare discrepanze che potrebbero compromettere la certezza giuridica sia per gli operatori economici che per i consumatori.
Qui di seguito i maggiori punti di interesse della proposta di revisione.
Circostanze eccezionali
Un punto essenziale della proposta di revisione riguarda la nozione di circostanze eccezionali, posto che la mancanza di una definizione chiara è pregiudizievole sia per i consumatori che per i vettori aerei. L'attuale proposta prevede un elenco non esaustivo di circostanze da considerare eccezionali. L'ECC-Net è favorevole all’elencazione delle circostanze straordinarie, ma ritiene che la definizione di circostanze eccezionali sia ancora troppo ampia. Per decidere se un caso rientra nelle circostanze straordinarie è necessario riferirsi ad ogni singolo caso. Pertanto parrebbe consigliabile prevedere la figura di un esperto imparziale, nazionale o europeo, che possa determinare nei casi dubbi, se il problema debba considerarsi o no straordinario, su richiesta del consumatore e / o della compagnia aerea.
Informazioni ai consumatori
L' ECC -Net accoglie con favore tutte le proposte finalizzate ad implementare gli obblighi di informazione nei confronti dei consumatori , tra cui quella di istituire punti di contatto presso gli aeroporti, come previsto dagli emendamenti.
Deve altresì essere chiarita la ripartizione delle responsabilità tra le compagnie aeree e tutti gli altri intermediari in modo che i consumatori possano conoscere i loro diritti, e soprattutto sapere a chi rivolgersi per farli valere.
Negato imbarco e riprotezione
Il dovere di assistenza è attualmente previsto solo nel caso in cui un passeggero sceglie un volo alternativo e ne attende la partenza . Tanto dovrebbe verificarsi anche quando il passeggero rinuncia a proseguire il viaggio e sceglie di ritornare al luogo di partenza originario.
L' ECC -Net accoglie con favore la volontà della Commissione di chiarire in quali circostanze i passeggeri sono autorizzati a chiedere la riprotezione su un volo di un’ altra compagnia aerea o con modalità di trasporto differenti .
I passeggeri hanno la necessità di essere effettivamente informati sul loro diritto ad essere riprotetti. Il vettore deve provvedere alla riprotezione anche avvalendosi di altre modalità di trasporto ( altra compagnia aerea , treno, autobus... ), in condizioni di trasporto equiparabile a quelle di cui al servizio originariamente acquistato.
Il consumatore deve essere informato che i costi per la riprotezione sono interamente a carico del vettore e che, in ogni caso, ha diritto a ricevere vitto e alloggio , se necessario.
L' ECC -Net considera troppo lungo il tempo massimo previsto per provvedere alla riprotezione e deve essere chiaramente evidenziato che la riprotezione deve avvenire il prima possibile. Tenuto conto della durata media dei voli intracomunitari, l’ utilizzazione di altri mezzi di trasporto dovrebbe avvenire sin da subito proprio per limitare i ritardi.
Diritto all’assistenza e al risarcimento in caso di cancellazione e ritardo prolungato
L' ECC -Net è quindi favorevole alla corresponsione di una somma forfettaria atta a risarcire il pregiudizio legato al tempo / notti trascorse in attesa . Si può essere d’accordo con il limite di € 150 ( per notte e per persona), indicato nella proposta della Commissione (IMCO ), considerando la diversità dei prezzi degli hotel in Europa.
L'ECC-Net insiste fortemente sul fatto che un ritardo di 3 ore o più nel raggiungimento della destinazione finale debba comportare il diritto al risarcimento come previsto in caso di cancellazione del volo (art. 7 del regolamento 261/2004: € 250 a € 600, sentenze Sturgeon e Nelson ). Diversamente da quanto si verifica in caso di cancellazione, il regolamento n. 261/2004/CE non prevede un diritto al risarcimento in caso di ritardo. Questo è alla base di molti reclami dei consumatori, i cui voli vengono ritardati invece che cancellati al fine di evitare di dover pagare un risarcimento.
Gestione dei reclami
Grazie alla nuova formulazione , i passeggeri devono essere informati sui possibili mezzi di ricorso, la procedura di gestione dei reclami e le tempistiche per la gestione degli stessi fin dal momento della prenotazione. Soprattutto dovrebbero essere fornite fin dall'inizio le informazioni su dove inviare facilmente un reclamo, sul procedimento e le relative spese.
Anche se nella nuova proposta è prevista una procedura di reclamo standard la stessa differisce da quella prevista nella Convenzione di Montreal ( art. 45 ), applicabile ad esempio per i disservizi ai bagagli, sarebbe quindi l’occasione giusta per armonizzare entrambe le normative.
Inoltre, dovrebbe essere previsto un obbligo per le compagnie aeree , gli intermediari e le altre parti ad aderire ad un sistema di risoluzione alternativa delle controversie-ADR e ad informare il consumatore in merito alle possibili procedure ADR. .L' ADR può essere contattato dal consumatore solo dopo più di 2 mesi da quando si è contattata la compagnia aerea , a meno che la compagnia aerea non abbia risposto in maniera definitiva prima dei due mesi
Bagagli
L'ECC-Net chiede che i reclami relativi ai diritti dei passeggeri aerei e i reclami per i disservizi bagagli siano gestiti in maniera uniforme.
L'ECC-Net accoglie con favore il riconoscimento del PIR Property Irregularity Report (report bagagli smarriti / danneggiati in un aeroporto) come documento ufficiale di reclamo per i consumatori. Dovrebbe essere previsto come obbligatorio per le compagnie aeree e gli aeroporti dovrebbero rendere questo documento disponibile per i consumatori.