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LITI TRANSFRONTALIERE TRA CONSUMATORI E AZIENDE: UNA PROCEDURA GIUDIZIALE PIU' SNELLA E ACCESSIBILE

Già dal 2009, il procedimento europeo per controversie di modesta entità in materia civile e commerciale (European Small Claim Procedure) permette ai consumatori di ottenere una sentenza direttamente esecutiva anche nei confronti di aziende e professionisti con sede in un diverso Paese europeo.

ConsumatoriI consumatori e le piccole e medie imprese possono dunque usufruire di tale procedura semplice, veloce, ed economica per le controversie in materia civile e commerciale il cui valore non superi i 2mila euro.

A fronte, quindi, di un obbligo che il venditore, il professionista, la compagnia aerea o l’azienda stranieri non intendano adempiere, il consumatore può avvalersi di tale procedimento, senza temere di incorrere in un lungo e dispendioso iter legale.

Il Parlamento Europeo ha appena approvato in seduta plenaria una risoluzione legislativa tesa a modificare tale procedura, rendendola ancora più semplice e snella. La nuova normativa, che attende ora l'approvazione definitiva del Consiglio dell'Unione Europea per essere varata, prevede, nello specifico, le seguenti novità:

  • il valore delle controversie passerà da 2mila a 5mila euro;
  • le spese di giudizio per il procedimento saranno ridimensionate a seconda del valore della controversia e sarà inoltre possibile utilizzare metodi di pagamento a distanza;
  • per le comunicazioni tra gli organi giurisdizionali dei diversi Stati membri interessati nelle singole procedure, sarà possibile utilizzare tecnologie di comunicazione a distanza (come, ad esempio, la videoconferenza);
  • le parti coinvolte potranno ricevere informazioni generali circa la procedura e l’organismo giurisdizionale competente, oltre ad un’assistenza pratica gratuita per la compilazione dei documenti necessari allo svolgimento della procedura stessa.
  • Nei primi cinque anni dall’entrata in vigore della nuova normativa, verrà valutata la possibilità di alzare ulteriormente il tetto massimo del valore delle controversie. Inoltre, si ipotizza una possibile estensione della procedura anche ai lavoratori nelle controversie transfrontaliere con i propri datori di lavoro.

La procedura, secondo quanto prevede la normativa attualmente vigente, prevede che:

  • La domanda vada presentataall’organo giurisdizionale competente (in Italia è il Giudice di Pace) il quale, accertata la completezza del modulo di richiesta nonché la fondatezza e l’ammissibilità della domanda, predispone un modulo di replica standard che va poi notificato al convenuto unitamente ad una copia della domanda ed a tutti i documenti giustificativi.
  • Il convenuto (la parte chiamata in giudizio) ha 30 giorni per inviare una risposta e per produrre la relativa documentazione, che verrà poi a sua volta trasmessa all’attore (la parte che ha dato inizio al procedimento).
  • L'udienza si svolge solo se necessario o su richiesta di una delle parti, mentre l’eventuale assunzione di prove viene determinata dall’organo giurisdizionale, utilizzando il metodo più semplice e meno oneroso.
  • Il consumatore potrà agire anche senza l’assistenza di un avvocato e, per quanto riguarda l'Italia dovrà versare solamente le spese previste dl Giudice di Pace per il contributo unico (da 43,00 euro) che gli verranno comunque rimborsate qualora la sentenza sia a suo favore.

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