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CONSUMATORE: RECENTI SVILUPPI DELLA NOZIONE GIURIDICA
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Investita della questione pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 2, lettera b) della Direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori(Direttiva n. 93/13/CEE del 05/04/1993), la Corte di Giustizia Europea ha affermato che l’articolo “deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un «consumatore», ai sensi di tale disposizione, qualora un simile contratto non sia legato all’attività professionale di detto avvocato. La circostanza che il credito sorto dal medesimo contratto sia garantito da un’ipoteca concessa da tale persona in qualità di rappresentante del suo studio legale e gravante su beni destinati all’esercizio della sua attività professionale, quale un immobile appartenente a detto studio legale, non è in proposito rilevante”.
E’ questa la massima espressa nella recentissima decisione della Corte di Giustizia Europea ( Causa n. 110/14 – Horatiu Ovidiou Costea c/ S.C. Volksbank Romania SA) nel giudizio promosso per l’accertamento del carattere abusivo di una delle clausole del contratto di finanziamento sottoscritto da un avvocato quale obbligato principale e, al contempo, quale garante ipotecario dei beni destinati all’esercizio della propria attività professionale.
Il sig. Costea esercita la professione di avvocato e nell’aprile del 2008 aveva concluso un contratto di credito con la Volksbank. Il rimborso di tale credito era stato garantito da un’ipoteca costituita su un immobile appartenente allo studio legale del sig. Costea. Detto contratto di credito era stato firmato dal sig. Costea, da un lato, in quanto mutuatario e, dall’altro, in quanto rappresentate del suo studio legale, a motivo della qualità di quest’ultimo di garante ipotecario. Nel Maggio 2013 lo stesso aveva presentato dinanzi alla Judecătoria Oradea (tribunale di primo grado d’Oradea) un ricorso diretto, da una parte, a far rilevare il carattere abusivo di una clausola contrattuale relativa a una commissione di rischio e, dall’altra, all’annullamento di tale clausola nonché al rimborso di detta commissione percepita dalla Volksbank. Il Tribunale aveva deciso di sospendere il procedimento e demandare alla Corte la questione pregiudiziale se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un «consumatore» ai sensi di tale disposizione.
Il punto più interessante di questo giudizio è il par. 21 dove la CGUE chiarisce che la nozione di «consumatore», (...) ha un carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze concrete che l’interessato può avere o dalle informazioni di cui egli realmente dispone". Un soggetto può, al contempo, agire sia in qualità di consumatore sia in qualità di professionista e spetta al Giudice nazionale valutare“tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare della natura del bene o del servizio oggetto del contratto considerato, idonee a dimostrare i fini per i quali il bene o il servizio è acquisito”.
Sottolinea la Corte che un avvocato che stipuli con una persona fisica o giuridica, la quale agisce nell’ambito della sua attività professionale, un contratto non correlato all’esercizio della professione legale, segnatamente in quanto privo di collegamento con l’attività del suo studio, versa infatti, rispetto a tale persona, nella situazione di inferiorità anche se dispone di un elevato livello di competenze tecniche. Infatti, la situazione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista, alla quale il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è diretto a porre rimedio, riguarda tanto il livello di informazione del consumatore quanto il suo potere di trattativa in presenza di condizioni predisposte dal professionista, e sul cui contenuto tale consumatore non può incidere.
La circostanza che il credito sorto dal contratto di finanziamento è garantito da un’ipoteca concessa da un professionista (avvocato in qualità di rappresentante del proprio studio legale e gravante su beni destinati all’esercizio dell’attività professionale di tale avvocato), non incide sulla determinazione della qualità di consumatore o di professionista della persona che ha concluso il contratto principale. Occorre, pertanto, prendere in considerazione la specificità di ciascuno di tali rapporti giuridici onde determinare le diverse funzioni svolte nel loro contesto da una stessa persona. Infatti, ciò che rilevava nel caso di specie non era accertare lo status del sig. Costea di rappresentante legale nel contratto di garanzia, quale contratto accessorio, bensì chiarire quale fosse la sua posizione nel contratto di credito, che costituiva il contratto principale. Pertanto, il fatto che il sig. Costea avesse concluso il contratto di garanzia in qualità di rappresentante dello studio legale non influisce negativamente sulla sua qualità di consumatore in relazione al contratto di credito principale.