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TRASPORTO AEREO, COMPENSAZIONE PECUNIARIA ANCHE PER I VOLI RITARDATI CON UNA O PIU' COINCIDENZE
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La Corte di giustizia europea amplia i limiti della tutela riconosciuta ai passeggeri aerei.
La Corte di giustizia europea, con la sentenza resa lo scorso 26 febbraio nella causa C-11/11, si è pronunciata nuovamente in favore dei passeggeri del trasporto aereo, ampliando i limiti della tutela riconosciuta dal Regolamento (CE) n. 261/2004.
Nel caso all’esame della Corte, una consumatrice tedesca doveva volare da Brema (Germania) ad Asunción (Paraguay), via Parigi (Francia) e San Paolo (Brasile).
Il primo volo, da Brema a Parigi, subiva un ritardo alla partenza di 2 ore e mezza rispetto all’orario di partenza iniziale: circostanza che faceva perdere alla passeggera la coincidenza a Parigi con il volo per San Paolo e la successiva coincidenza a San Paolo con il volo per Asunción.
Al termine dell’”odissea”, la consumatrice arrivava a destinazione con un ritardo di ben 11 ore rispetto all’orario di arrivo inizialmente previsto.
In proposito la Corte di giustizia europea, investita del caso, si è pronunciata richiamando le sentenze Sturgeon e Nelson, con le quali è stato riconosciuto (nonostante non espressamente previsto dal Regolamento n. 261/2004) il diritto alla compensazione pecuniaria ai passeggeri dei voli che subiscano un ritardo pari o superiore a 3 ore, dal momento che il disagio sofferto è analogo a quello patito in caso di cancellazione del volo o negato imbarco (ipotesi per le quali, invece, il Regolamento prevede espressamente la compensazione pecuniaria).
Lo stesso disagio, secondo la Corte, si concretizza, per quanto riguarda i voli ritardati, all’arrivo alla destinazione finale. Di conseguenza, per evitare disparità di trattamento ingiustificate, anche in caso di volo con una o più coincidenze il diritto alla compensazione pecuniaria deve essere determinato con riferimento all’orario di arrivo alla destinazione finale.
Pertanto, in caso di volo con coincidenze, anche se il ritardo del volo alla partenza è inferiore ai limiti previsti dal Regolamento (3 ore), ma la destinazione finale è comunque raggiunta con un ritardo pari o superiore a 3 ore, il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004.