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Confermata dalla Corte di Giustizia l'interpretazione espressa nella Sent. Sturgeon (Novembre 2009)
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TRASPORTO AEREO: RITARDO DI 3 ORE, SI AL RISARCIMENTO
La compensazione pecuniaria spetta anche in caso di ritardo prolungato del volo
Dopo la pronuncia della sentenza “Sturgeon” (Novembre 2009) sono state proposte diverse questioni pregiudiziali. Nel Regno Unito TUI, easyJet, British Airways e IATA hanno presentato un ricorso contro l’Autorità dell’aviazione civile del Regno Unito, al fine di poter rivedere quanto stabilito nella pronuncia “Sturgeon”. In Germania, sempre in un giudizio sul ritardo aereo (Nelson v Lufthansa), sono stati espressi dei dubbi sulla compatibilità delle disposizioni del Regolamento 261/2004, come interpretate dalla Corte di giustizia europea nella pronuncia “Sturgeon”, con la Convenzione di Montreal del 1999 relativa alla responsabilità del vettore aereo.
Avviato il giudizio dinanzi la Corte di giustizia europea nel marzo del 2012, questo si è concluso recentemente con la conferma (23 Ottobre 2012) della posizione espressa in precedenza.
La Corte di Giustizia europea (cause riunite C-581/10 e C-629/10) ha infatti precisato che i passeggeri dei voli che arrivano a destinazione con un ritardo di 3 o più ore possono richiedere alla compagnia aerea una compensazione pecuniaria forfettaria compresa tra i 250 e i 600 euro (in base ai km della tratta), salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali.
Il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dal Regolamento (CE) 261 del 2004 per i casi di cancellazione del volo, viene quindi esteso anche ai casi di ritardo prolungato: secondo la Corte, infatti, i passeggeri dei voli ritardati, dal punto di vista del disagio subito, possono essere assimilati ai passeggeri dei voli cancellati all’ultimo momento, quando la perdita di tempo sia di almeno 3 ore.
Pertanto, in base al principio di parità di trattamento, anche ai passeggeri dei voli ritardati spetta il diritto alla compensazione pecuniaria, salvo che la compagnia aerea sia in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
La Corte, inoltre, per sottolineare il valore della propria pronuncia, ha precisato che la validità della sentenza non è limitata nel tempo, ed ha pertanto efficacia retroattiva: in altre parole, la decisione della Corte è valida anche nei confronti dei ritardi passati per i quali i passeggeri non abbiano ancora presentato domanda di risarcimento.