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Pratiche aggressive del professionista che celano premi “non proprio gratuiti”: sono vietate anche se il costo imposto al consumatore è irrisorio rispetto al valore del premio e anche se esso non procura al professionista alcun vantaggio

Il diritto dell’Unione vieta le pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori.

In particolare, la Direttiva 2005/29/CE preclude alle imprese di dare la falsa impressione che il consumatore abbia già vinto, vincerà, anche eventualmente solo se avrà compiuto una determinata azione, un premio o altra ricompensa, mentre in realtà qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.

La vicenda che ha visto la Corte di Giustizia europea pronunciarsi ora in quest'ambito si è svolta tra cinque imprese britanniche specializzate nella spedizione di invii pubblicitari e diverse persone che hanno lavorato presso tali imprese, da una parte, e dall'altra l’Office of Fair Trading (OFT, Autorità per la correttezza nel commercio), incaricato di vigilare, nel Regno Unito, sull’applicazione della disciplina prevista a protezione dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda le pratiche utilizzate dai professionisti.

Quest'ultimo aveva imposto a tali professionisti di interrompere le loro pratiche di invio di lettere indirizzate individualmente, tagliandi tipo «gratta e vinci» e altri inserti contenuti in giornali e periodici, con cui si informava il consumatore del fatto di aver ottenuto un premio o una

ricompensa, dal valore notevole o soltanto simbolico. Per scoprire il suo premio ed ottenere un numero per la richiesta, però, il consumatore doveva chiamare un numero di telefono a tariffa maggiorata, o utilizzare un servizio SMS, oppure ancora ottenere le informazioni via posta ordinaria (metodo, quest'ultimo, a cui era dato minore rilievo). Il consumatore era informato del costo per minuto e della durata massima della chiamata, ma ignorava che l'impresa all'origine della pubblicità percepiva una certa somma sul costo della chiamata. E' il caso, ad esempio, di talune promozioni che offrivano crociere nel Mediterraneo. Al fine di ottenere il premio, però, il consumatore doveva pagare, in particolare, l’assicurazione e un supplemento per ottenere una cabina a uno o due letti, oltre a sostenere, durante il viaggio, le spese per alimenti e bevande, nonché le tasse portuali. In tal modo, due coppie di due persone avrebbero dovuto sborsare GBP 399 a persona per partecipare alla crociera.

Alla Corte è stato chiesto di pronunciarsi sulla compatibilità di tali pratiche con il diritto dell’Unione, e, più in dettaglio, di chiarire se un professionista possa imporre un costo, seppure irrisorio, ad un consumatore al quale è stato comunicato di aver vinto un premio.

Nella sua sentenza del 18 ottobre 2012, la Corte afferma che il diritto dell’Unione vieta le pratiche aggressive che danno al consumatore l’impressione di aver già vinto un premio, mentre, in effetti, per ottenere informazioni sulla natura del premio o per entrarne in possesso, egli deve versare del denaro o sostenere un determinato costo. 

La Corte precisa che tali pratiche sono vietate  anche se il costo imposto al consumatore è, rispetto al valore del premio, irrisorio (come ad esempio quello di un francobollo)  o non procura al professionista alcun vantaggio.

Peraltro, tali pratiche aggressive sono vietate anche qualora, tra i diversi metodi proposti al consumatore per reclamare ed ottenere il premio, ne sia indicato anche uno gratuito.

La Corte afferma, infine, che i giudici nazionali devono valutare le informazioni fornite ai consumatori ai quali tali pratiche sono dirette, tenendo conto della loro chiarezza e della loro comprensibilità.

La decisione, oltre ad essere rivolta al giudice della controversia in questione, vincola anche gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

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