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SPORTELLO ANTITRUST: PER SEGNALARE LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEL CONSUMATORE
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Un tweet per segnalare all’Antitrust la violazione dei diritti del consumatore : e’ uno dei tre canali utilizzabili dal 12 ottobre scorso dai consumatori per denunciare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato una pratica commerciale scorretta, una pubblicità ingannevole, una clausola vessatoria o la violazione dei tuoi diritti di acquirente a distanza.
E’ stato, infatti, attivato, nella home page del sito www.agcm.it lo sportello Antitrust che raccoglierà le segnalazioni inviate, all’authority e che saranno, poi, smistate alle Direzioni competenti.
In realtà, anche in passato il consumatore poteva inviare delle segnalazioni all’Antitrust quando riteneva di che i propri diritti erano stati violati. Tuttavia, questo nuovo strumento è più immediato e permette ai consumatori di inviare segnalazioni utilizzando diversi canali di comunicazione: il messaggio on line, compilando l’apposito form che si apre automaticamente sull’icona a forma di busta ; la chiamata telefonica gratuita al numero verde 800166661, oppure un semplice Tweet di 140 caratteri (@antitrust_it). Rimane, naturalmente, sempre valida la possibilità di inviare una lettera per posta ordinaria all’indirizzo: AGCM - Piazza Verdi, 6a - 00198 Roma.
E’ compito, poi, dei funzionari delle diverse direzioni valutare l’attendibilità e la fondatezza delle segnalazioni ricevute per poi rimetterle al Collegio dell’Autorità cui spetta la decisione sull’eventuale avvio di una istruttoria, la richiesta di impegni specifici all’impresa segnalata, l’invito ad un comportamento in linea con la normativa o l’archiviazione della segnalazione.
Pertanto, il consumatore che ritiene di essere vittima o riscontra casi di: pubblicità ingannevole (diffusa con qualsiasi mezzo: TV, giornali, volantini, manifesti, televendite, internet), pratiche commerciali scorrette, clausole contrattuali vessatorie, violazione dei diritti riconosciuti in caso di contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali.
Le segnalazioni che riguardano, invece, la violazione del divieto di discriminazione tra i consumatori (destinatari di servizi) sulla base della loro nazionalità o residenza da parte degli operatori privati devono essere inviate al nostro Centro competente (ai sensi dell’art. 22, comma 4, del nuovo Regolamento sulle procedure istruttorie, adottato dall’Antitrust ) a valutarle nel merito e a persuadere l’azienda interessata a porre termine alla pratica discriminatoria segnalata.
Ricordiamo, infine, che gli eventuali provvedimenti adottati dall’Antitrust, che vanno dalla semplice raccomandazione alla sanzione amministrativa pecuniaria, non hanno effetto sul reclamo del singolo consumatore il quale, per far valere il proprio diritto, potrà rivolgersi al nostro Centro, nel caso in cui l’azienda si trova in un altro paese europeo (reclami transfrontalieri), alle associazioni dei consumatori per reclami contro aziende italiane (reclami domestici) o agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie per un tentativo di risoluzione in via bonaria. Tuttavia, una pronuncia di condanna dell’antitrust nei confronti di un’impresa, può rappresentare una prova atta a corroborare le ragioni del consumatore.
Non sono pochi, dunque, gli strumenti, semplici ed economici, attraverso cui i consumatori possono reclamare i loro diritti e a tutti loro è rivolto l’invito del Centro Europeo Consumatori affinché non rinuncino ai propri diritti e segnalino i comportamenti scorretti delle imprese.