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SHOPPING ONLINE: ATTENZIONE ALLE TRUFFE

Il numero dei consumatori che effettua acquisti on line è in continua crescita ed, effettivamente, la maggior parte di essi conosce bene i siti sui quali “fare l’affare” o, comunque, dei quali potersi fidare.

Non è raro, infatti, trovare il capo di vestiario, l’accessorio o l’apparecchio tecnologico di un determinato brand a prezzi inferiori a quelli di mercato, ma occorre, per l’appunto, essere certi che il sito che lo sta proponendo è tra quelli sicuri.

Molto spesso si rivolgono al nostro centro consumatori che lamentano la mancata consegna del bene acquistato on line o la consegna di un bene diverso da quello ordinato o difettoso. Se il sito attraverso il quale il bene è stato acquistato è tra quelli notoriamente sicuri – i siti ufficiali di noti brand oppure i cliccatissimi marketplace -, il venditore può essere facilmente individuato e contattato al fine far valere la normativa a tutela dei consumatori.

Alcuni consumatori ci hanno anche riferito di aver acquistato on line vestiario ed accessori di noti brand che venivano venduti a prezzi molto allettanti, di averli pagati con carta di credito e di aver atteso per settimane la consegna, che veniva puntualmente posticipata con scuse di varia natura (carenze momentanee del magazzino, problemi con gli ordini, con il corriere ecc). I beni venivano poi consegnati, ma si trattava di beni completamente diversi da quelli ordinati, dal valore commerciale nettamente inferiore rispetto a quelli ordinati e, in alcuni casi, visibilmente contraffatti. A fronte dell’immediata contestazione dei consumatori, il venditore – raggiungibile solo per telefono - si giustificava adducendo errori nella gestione delle consegne e li invitava a rispedire il bene, promettendo sia l’invio di quello ordinato, sia il rimborso delle spese di spedizione, elevatissime, per altro, che poneva momentaneamente a carico del consumatore.

L’informazione che per prima va acquisita, in casi come questi, riguarda l’identità del venditore, fondamentale per poter raccogliere notizie circa la sua attività e per poterlo contattare, all’occorrenza. Quando dal sito non risulta nessun tipo di informazione sull’identità e/o sulla sede legale del venditore, quando non vengono forniti un indirizzo fisico o dei recapiti con i quali il venditore sia facilmente raggiungibile, deve ragionevolmente scattare un campanello d’allarme. Infatti, nei casi riportati, non era possibile individuare né la denominazione sociale né la sede legale dei venditori. I pagamenti venivano effettuati a favore di soggetti dai nomi fittizi su conti bancari olandesi, mentre i beni provenivano dalla Cina. Le ricerche circa il dominio del sito non trovavano riscontri, né risultava il nome delle società venditrici. L’esito delle vicende citate è facilmente intuibile: i consumatori non hanno mai ricevuto i beni acquistati, né il rimborso degli importi versati per l’acquisto e per le spese di spedizione. Né è stato possibile agire nei confronti dei venditori, in quanto non individuabili né raggiungibili in nessun modo.

In ogni caso, le suddette informazioni sono oggetto di precisi obblighi posti a carico del venditore dalla direttiva europea 2011/83/UE, recepita in Italia tramite dal d. lgs. 21/2014, che ha, di fatto, modificato ed integrato il Codice del Consumo (d. lgs. 206/2005), il testo che raccoglie tutta la normativa a tutela dei consumatori.

Per i contratti a distanza (come, per l’appunto, gli acquisti on line), il venditore, prima della conclusione del contratto, ha l’obbligo di fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili circa la propria identità, i contatti telefonici e l’indirizzo geografico, il numero di fax e l’indirizzo e-mail, nonché eventuale diversa sede o riferimento ai quali inviare i reclami. Infatti, senza tali informazioni diventa difficile, se non impossibile, per il consumatore inoltrare reclami, esercitare il diritto di recesso, chiedere l’applicazione della garanzia legale o, non ultimo, mettere in mora o citare in giudizio il venditore.La mancanza, l’inesattezza o l’insufficienza di tali informazioni sul sito del venditore configurano quindi una vera e propria violazione della normativa e devono necessariamente far desistere il consumatore dall’acquisto.

Solo attraverso il chargeback, cioè lo storno del pagamento con carta di credito, se effettuato entro i termini e con le modalità previsti dalle disposizioni de istituti di emissione, il consumatore ha la possibilità di ottenere il rimborso di quanto versato per l’acquisto.

Alcuni consigli pratici per chi acquista on line:

- ricordate di diffidare dei prezzi troppo bassi rispetto a quelli di mercato, a meno che non siano venduti da siti notoriamente sicuri o direttamente dal sito ufficiale del brand;

- acquistate solo da siti dai quali risultino chiaramente l’identità del venditore, i contatti telefonici e l’indirizzo geografico, il numero di fax e l’indirizzo e-mail;

- se non conoscete il venditore, cercate on line informazioni sulla sua attività e qualche feedback di altri consumatori;

qualora l’acquisto si sia già rivelato una truffa:

- se avete pagato il bene con carta di credito, contattate subito la banca o la società che l’ha emessa al fine di effettuare il charge back del pagamento;

- fate denuncia alla Polizia Postale

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