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CREDITO AL CONSUMO: L'OMISSIONE DI INFORMAZIONI ESSENZIALI PUÒ COMPORTARE LA DECADENZA DAL DIRITTO AGLI INTERESSI E ALLE SPESE
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È quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea (causa C-42/15 ) che si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto dal tribunale distrettuale di Dunajská Streda (Slovacchia) circa l’effettiva interpretazione delle espressioni su “supporto cartaceo ” e “ su altro supporto durevole” di cui all’ articolo 1, articolo 3, lettera m), articolo 10, paragrafi 1 e 2, articolo 22, paragrafo 1, e articolo 23 della Direttiva sul credito ai consumatori (2008/48/CE)
Nel giugno 2011 la sig.ra Bíróová aveva ottenuto un finanziamento di 700 euro dalla banca Home Credit Slovakia tuttavia, dopo aver versato le prime due rate, la signora aveva cessato di rimborsare il credito ed era stata citata in giudizio dalla banca per il pagamento del capitale, degli interessi di mora e delle penali per il ritardo previste nel contratto.
Il giudice slovacco investito della controversia, nutriva dubbi circa la validità del contratto di finanziamento che, redatto in base ad un modulo standard contenente caselle compilate, difettava di alcune informazioni importanti relative al prestito come il tasso annuale effettivo globale (TAEG). Il contratto, inoltre, rinviava alle condizioni generali della banca che la consumatrice confermava, con la propria firma, di aver ricevuto e di ritenersi vincolata senza, tuttavia, sottoscriverle.
Nello specifico il giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente se l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/48, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera m), di tale direttiva doveva essere interpretato nel senso che, in primo luogo, tutti gli elementi del contratto di credito di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della suddetta direttiva devono essere contenuti in un unico documento, che, in secondo luogo, il contratto di credito redatto su supporto cartaceo deve essere sottoscritto dalle parti e che, in terzo luogo, tale requisito della firma si applica a tutti gli elementi di un contratto siffatto.
Con sentenza del 9 novembre 2016 la Corte dichiara che nel caso in cui il contratto di credito rinvii a un altro documento precisando, al contempo, che quest’ultimo ne è parte integrante, tale documento, al pari del contratto stesso, deve essere predisposto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e deve essere effettivamente consegnato al consumatore prima della conclusione del contratto per consentirgli di conoscere l’insieme dei suoi diritti e obblighi.
La Corte rileva poi che, sebbene la direttiva non richieda la firma dei contratti di credito redatti su supporto cartaceo, essa non osta tuttavia a una normativa nazionale che subordini la validità dei contratti di cui trattasi alla condizione che essi vengano firmati dalle parti e ciò anche se tale requisito della firma si applichi a tutti i documenti contenenti gli elementi essenziali del contratto.
Infine, la Corte dichiara che la mancata indicazione da parte del creditore, nel contratto di credito, di tutti gli elementi che, in forza della direttiva, devono essere obbligatoriamente inclusi nel contratto può essere sanzionata dagli Stati membri con la decadenza dal diritto agli interessi e alle spese qualora la mancata menzione di tali elementi possa rimettere in discussione la possibilità per il consumatore di valutare la portata del suo impegno. Ciò vale per gli elementi obbligatori quali il TAEG, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare, le spese notarili nonché le garanzie e le assicurazioni richieste dal creditore.
Testo integrale della sentenza