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VENDITE PIRAMIDALI: L’ANTITRUST DECIDE UN’ALTRA SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE DELLA CRIPTOMONETA ONECOIN
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Prosegue l’attività dell’Antitrust nei confronti della promozione della criptomoneta OneCoin. Dopo la decisione di sospendere in via cautelare l’attività svolta dalla società One Network Services Ltd che, in Italia, operava attraverso i siti onecoinsuedtirol.it e onecoinitaliaofficial.it collegati alla società, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha esteso dapprima il procedimento alla società One Life Network Ltd. ed Easy Life S.r.l. e poi ha disposto la sospensione cautelare dell’attività di promozione della prima. La Easy Life S.r.l. infatti, ha comunicato di aver proceduto all’interruzione della pratica.
L’Autorità vuole fare luce sul sistema utilizzato per la promozione e la diffusione della criptomoneta, che in realtà altro non sarebbe che un tipo di vendita conosciuto come sistema di vendita piramidale, vietato dalla legge italiana e perseguito penalmente (L. 173/2005). Nei sistemi di vendita piramidali, il fine non è quello di vendere prodotti, ma di procacciare altri consumatori, per rientrare in possesso di quanto investito.
Il crescente interesse dei consumatori per le monete virtuali, ed in particolare proprio per la criptomoneta OneCoin, viste come un modo facile per fare soldi, e il rischio di un collegamento tra moneta virtuale e sistema piramidale illegale era stato lanciato nel luglio scorso proprio dal Centro Europeo Consumatori Italia.
Secondo la vigente normativa solo gli intermediari finanziari iscritti nel Registro della Consob (Commissione nazionale per le Società e la Borsa) possono presentare proposte di investimento. Nel farlo, devono consegnare agli investitori un prospetto informativo per appurare:
- l’esperienza del consumatore in materia di investimenti in strumenti finanziari
- la sua situazione finanziaria
- i suoi obiettivi di investimento
- la sua propensione al rischio.
Alla luce di ciò, il Centro Europeo Consumatori Italia mette in guardia i consumatori avvertendoli che la mancata consegna di tale prospetto informativo debba essere considerato come un campanello d’allarme.
Per completezza d’informazione, riportiamo anche le avvertenze della Banca d’Italia in materia: