Seguici su
CANCELLAZIONE DEL VOLO: LA COMPENSAZIONE VA CALCOLATA SULLA DISTANZA RADIALE
Visite: 1431
Il regolamento n. 261/2004, che stabilisce norme comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, riconosce il diritto del passeggero, in determinate circostanze, ad una compensazione pecuniaria di 250, 400 o 600 euro a seconda della lunghezza della tratta aerea percorsa. Tuttavia, il citato regolamento nulla specifica in merito al calcolo della distanza quando si tratta di un volo con coincidenza piuttosto che di un volo diretto. La questione è stata sottoposta all’esame della Corte di giustizia dell’Unione europea dal tribunale circoscrizionale di Amburgo cui si erano rivolte tre passeggere. Queste ultime avevano chiesto al giudice adito di integrare la compensazione di 250 euro già corrisposta dalla Brussels Airlines sostenendo che la distanza del Roma-Bruxelles-Amburgo era superiore a 1500 chilometri. Affermava parte attrice che il calcolo della distanza dovesse corrispondere alla lunghezza risultante dalla somma delle due tratte e, di conseguenza, la compensazione pecuniaria dovuta, diversamente da quanto sosteneva il vettore, era pari a 400 euro e non a 250. La Corte, in tale circostanza, ha rilevato che le disposizioni che prevedono il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria in caso di cancellazione o ritardo prolungato del volo (art. 7 paragrafo 1 del regolamento n. 261/2004) non effettuano alcun distinguo in relazione al tipo di volo utilizzato, diretto o con coincidenze, per raggiungere la destinazione finale. Invero, i diversi scaglioni dell’importo riconosciuto a titolo di compensazione rispecchiano le differenze dell’entità del disagio subito dai passeggeri per l’impossibilità di organizzare liberamente il proprio spostamento e per la perdita di tempo; il tipo di volo (diretto o con coincidenze) non incide sull’entità del disagio sofferto. La Corte, pertanto, conclude che ai fini della determinazione dell’entità della compensazione, la nozione di “distanza” include, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, a prescindere dalla distanza effettivamente percorsa.