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Indennizzo per ritardo del volo: la Corte di Giustizia identifica il vettore operativo in caso di "wet lease"
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Il diritto dei passeggeri aerei a ricevere un indennizzo in caso di ritardo prolungato costituisce un importante traguardo raggiunto grazie all’intervento della Corte di Giustizia Europea, le cui pronunce contribuiscono frequentemente ad incrementare le tutele dei consumatori attraverso l’interpretazione delle normative a loro tutela.
Recentemente, con la sentenza C-532/17, la Corte ha chiarito un’ulteriore e fondamentale questione: fugato ogni dubbio sull’obbligo del vettore operativo di corrispondere l’indennizzo, qual è la compagnia obbligata in tal senso in caso di wet lease? Con questa espressione ci si riferisce comunemente al contratto in base al quale una compagnia aerea cede in noleggio ad un’altra compagnia un apparecchio, unitamente al suo equipaggio, senza però assumere alcuna responsabilità del volo.
In presenza di due compagnie, l’una proprietaria dell’aeromobile e l’altra titolare dell’offerta del volo, a chi chiedere l’indennizzo per il ritardo? Quale delle due compagnie s’identifica con il vettore operativo? La questione è stata sollevata da un giudice tedesco, il quale si è trovato a decidere sulla richiesta di un passeggero del volo Amburgo-Cancún, acquistato dalla TUIfly, ma effettuato con un aeromobile della Thompson Airways, che pretendeva che fosse quest’ultima a corrispondergli la compensazione dovuta a causa del disservizio.
La Corte ha invece stabilito che “vettore operativo” è la compagnia aerea che decide di effettuare un determinato volo, fissandone l’itinerario e creando, in tal modo, un’offerta di trasporto aereo nei confronti degli interessati. È, dunque, tale compagnia (nel caso citato la TUIfly) che assume la responsabilità della realizzazione del volo, di eventuali disservizi e, conseguentemente, delle relative compensazioni dovute.