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Voli cancellati: la compagnia aerea deve rimborsare anche le commissioni dell’intermediario

trasp aereoIn caso di cancellazione di un volo, il rimborso dovuto dalla compagnia aerea al passeggero comprende anche le commissioni riscosse dall’intermediario, purché la compagnia fosse a conoscenza della corresponsione delle stesse al momento dell’acquisto.

A stabilirlo è la Corte di Giustizia Ue, intervenuta ancora una volta a definire e incrementare le tutele dei passeggeri aerei previste dal Regolamento UE 261/04 in occasione di un rinvio pregiudiziale effettuato dal tribunale di Amburgo. Il giudice tedesco era stato investito di una controversia insorta a seguito della cancellazione di un volo Amburgo-Faro della Vueling Airlines, per il quale il sig. Dirk Harms aveva acquistato sei biglietti attraverso l’intermediazione di un noto sito comparatore di tariffe (Opodo.de). A seguito del disservizio, il sig. Harms ha chiesto alla compagnia aerea il rimborso del totale pagato ad Opodo, pari a 1108,88 euro, ma la Vueling ha accettato di corrispondere la somma di 1031,88 euro, rifiutando fermamente di rimborsare 77 euro, pari alle commissioni ricevute dall’intermediario. Il tribunale di Amburgo, adito dal sig. Harms, ha interpellato, mediante rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia per ottenere un’interpretazione dell’art. 8 del Regolamento che attribuisce al passeggero, in caso di cancellazione, il diritto al rimborso del <<prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato>>. Il tribunale, nello specifico, ha chiesto “se la nozione di rimborso (…) debba essere interpretata nel senso che debba ivi intendersi la somma versata dal passeggero per il biglietto aereo in questione o se occorra invece fare riferimento alla somma effettivamente percepita dal vettore aereo avversario qualora, nel processo di prenotazione, sia intervenuta una società di intermediazione che, senza peraltro dichiararlo, lucri la differenza tra l’importo corrisposto dal passeggero e quello percepito dal vettore aereo”.

La Corte ha dichiarato che la commissione riscossa da un intermediario presso un passeggero, al momento dell’acquisto di un biglietto, deve, in linea di principio, essere considerata come una componente del prezzo da rimborsare ai passeggeri in caso di cancellazione del volo, ma che tale inclusione deve essere soggetta a taluni limiti, tenuto conto degli interessi dei vettori aerei che essa mette in discussione. È necessario cioè verificare se la compagnia aerea fosse a conoscenza della corresponsione della somma all’intermediario al momento dell’acquisto e, solo in caso positivo, considerare la commissione ai fini della corresponsione del rimborso.

Tale interpretazione è in linea con gli obiettivi del Regolamento 261 il quale, come ribadito dai giudici di Lussemburgo, mira a garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri, ma anche ad assicurare un equilibrio tra gli interessi di tali passeggeri e quelli dei vettori aerei.

 

 

 

 

 

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