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Fare causa a Ryanair: qual è il Foro competente?

ryanair 21 settRyanair di nuovo nell’occhio del ciclone; a seguito di un tweet del Commissario Europeo Věra Jourová relativo ad una notizia pubblicata sul quotidiano belga Le Soir, la compagnia aerea irlandese torna protagonista di numerose polemiche. Il casus belli stavolta è rappresentato dall’articolo 2 delle condizioni contrattuali, a norma delle quali

“Salvo quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione o dalla legge applicabile, il vostro contratto di trasporto con noi, i presenti Termini e Condizioni di Trasporto e il nostro Regolamento saranno regolati ed interpretati nel rispetto della legge irlandese e qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva dei Tribunali Irlandesi”.

Ciò imporrebbe ai passeggeri intenzionati a citare in giudizio la compagnia aerea a rivolgersi esclusivamente al giudice irlandese, circostanza che potrebbe comportare un notevole esborso di denaro e molteplici difficoltà burocratiche, con il conseguente effetto di scoraggiare i passeggeri ad intraprendere le vie legali per far valere i propri diritti. A tal proposito il Centro Europeo Consumatori Italia intende fare chiarezza sulla vicenda, alla luce della succitata dichiarazione del Commissario Europeo che rileva la contrarietà delle condizioni contrattuali del vettore irlandese alle norme a tutela dei consumatori.

Ryanair, infatti, individuando come unico Foro competente quello del luogo nel quale è stabilita la propria sede legale, contravviene all’art. 33 della Convenzione di Montreal, trattato multilaterale disciplinante il trasporto aereo internazionale, al quale il codice della navigazione italiano, all’art. 941, rinvia per la disciplina del trasporto di persone e bagagli. L’art. 33 individua la cosiddetta competenza giurisdizionale; in altre parole stabilisce i criteri per l’individuazione, fra diversi giudici di differenti ordinamenti, quello dinanzi al quale citare in giudizio la propria controparte.

Tale norma dispone espressamente che “l'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione” rimettendo così all’attore, cioè a colui che intraprende l’azione legale, l’individuazione del giudice a cui sottoporre la controversia.

Per il consumatore che decida di intraprendere un’azione legale nei confronti di Ryanair è dunque possibile sottoporre la controversia al giudice del proprio Stato e conseguentemente, avvalersi di quanto previsto dal Codice del Consumo che individua come Foro esclusivo del consumatore, quello della sua residenza.

Attribuita, infatti, la menzionata competenza giurisdizionale (ad esempio al giudice italiano), è necessario, individuare fra tutti i giudici appartenenti al medesimo ordinamento (l’ordinamento italiano), quello territorialmente competente, che in caso di contratto concluso a distanza, quale appunto potrebbe essere l’acquisto on-line di un biglietto aereo, è individuato nel giudice del luogo di residenza del consumatore. Ciò si sostanzia in un’indiscutibile facilitazione per il passeggero intenzionato a far valere i suoi diritti, coerentemente ad uno dei fondamentali obiettivi della disciplina a tutela dei consumatori, che intende bilanciare lo squilibrio esistente nel rapporto tra questi e i professionisti.

Sancire nelle condizioni contrattuali l’esclusività del Foro irlandese è inoltre illegittimo in quanto qualsiasi deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria costituisce una clausola vessatoria sino a prova contraria; ciò vuol dire che spetterebbe al professionista dimostrare che la clausola è stata oggetto di negoziazione con il consumatore e dunque da questi accettata, il che difficilmente può verificarsi quando l’acquirente del biglietto è indotto ad acquistare attraverso un mero “click” senza specificazione alcuna o avvisi in merito alla deroga stessa.

Cosa fare allora per agire legalmente nei confronti di Ryanair? Oltre al tradizionale rito, che può legittimamente essere instaurato dinanzi al giudice del proprio Stato, è possibile servirsi di un utilissimo strumento predisposto dalle istituzioni europee: il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Si tratta di un rito giudiziario vero e proprio, alternativo a quello ordinario e di cui è possibile servirsi per controversie il cui valore sia inferiore ai 5000 euro. Trattandosi di un rito cartolare, nel quale l’udienza è meramente eventuale, si può ricorrere ad esso senza l’assistenza di un legale, compilando semplicemente un modulo di domanda disponibile presso gli organi giurisdizionali competenti e sugli appositi siti web nazionali. I principali vantaggi sono costituiti dalla notevole riduzione delle tempistiche rispetto al rito ordinario e dall’esiguità dei costi: per maggiori informazioni si consiglia di prendere visione di una pubblicazione del Centro, disponibile cliccando qui, o di rivolgersi direttamente al Centro Europeo, designato dal Ministero di Giustizia quale organizzazione competente a fornire informazioni generali sull’ambito di applicazione del procedimento e sulle modalità di accesso allo stesso.

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