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Policy bagagli Ryanair: il Centro Europeo Consumatori ripercorre le tappe della controversa questione

riassunto ryanair 01Nell’intricata vicenda relativa alla politica bagagli, il vettore irlandese conquista una prima vittoria nei confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana, che con un recente provvedimento aveva intimato a Ryanair di sospendere l’applicazione della tanto discussa policy. Il casus belli, che ha destato molte perplessità nei passeggeri aerei, è rappresentato dalla ormai nota modifica delle condizioni contrattuali della compagnia, la quale dal 1 novembre 2018, consente il trasporto gratuito a bordo esclusivamente per le piccole borse, destinate ad essere sistemate nello spazio sottostante il sedile del passeggero, prevedendo invece per il comune bagaglio a mano di dimensioni maggiori ma non eccedenti le misure 55 cm x  40 cm x 23 cm, il pagamento di un supplemento di ammontare variabile (qui i dettagli della politica bagagli). In un primo provvedimento, pubblicato nel bollettino 41/2018 del 5 novembre, l’Antitrust ribadiva che tale supplemento di prezzo rappresenta un onere non eventuale e prevedibile per il passeggero e che dunque dovrebbe essere sempre ricompreso nella tariffa standard, configurandosi il bagaglio a mano quale elemento essenziale del contratto di trasporto aereo. La mancata inclusione del supplemento obbligatorio nella tariffa finale fornirebbe dunque una falsa rappresentazione del prezzo effettivo del biglietto, impedendo un confronto tra le tariffe proposte dalle diverse compagnie e inducendo il consumatore in errore. Per tale motivo, l’Autorità aveva intimato a Ryanair di sospendere la sua politica e di comunicare nel breve termine di 5 giorni dal ricevimento del provvedimento, l’avvenuta esecuzione dello stesso e di esplicitare attraverso quali misure la compagnia si sarebbe effettivamente uniformata a quanto stabilito dall’Autorità, pena una sanzione pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, sino a giungere, nell’ipotesi in cui Ryanair avesse reiterato la condotta bandita, ad una sospensione temporanea dell’attività, per un periodo non superiore a 30 giorni.

Il vettore irlandese, nonostante ciò, ha ritenuto di non dover sospendere l’applicazione della condotta incriminata, ritenendo “il provvedimento di sospensione carente di determinazione e di chiarezza…” e affermando che lo stesso “conterrebbe prescrizioni attinenti all’allocazione degli spazi e all’organizzazione dei bagagli che riguardano invece la sicurezza del volo e rientrano nella discrezionalità dei vettori aerei” ; successivamente la compagnia ha presentato un ricorso al tribunale amministrativo del Lazio che, in data 21 novembre, si è pronunciato in favore della stessa. Con l’ ordinanza di accoglimento del ricorso, il Tar ha sospeso l’esecuzione del provvedimento cautelare dell’Antitrust in attesa di pronunciarsi nel merito della questione. Il tribunale ha infatti ritenuto di dover approfondire i rilevanti profili emersi nella prima fase di valutazione del ricorso, anche relativamente ai “rapporti tra la potestà tariffaria della società ricorrente e i poteri dell’AGCM nella valutazione degli elementi ai quali rapportare l’effettivo costo del biglietto, nell’ambito specifico del servizio di trasporto aereo passeggeri”. Il giudice amministrativo ha inoltre dichiarato che il repentino ritorno alla vecchia policy bagagli avrebbe potuto generare disorientamento nei consumatori ma ribadisce che l’Antitrust ha pieno potere di proseguire l’istruttoria per gli approfondimenti necessari .

In attesa del 27 febbraio 2019, data in cui avrà luogo l’udienza di merito, ai passeggeri che desiderino portare con sé a bordo il piccolo trolley, non resta dunque che pagare il supplemento.

 

 

 

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