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Stop al geoblocking: oggi l’entrata in vigore del regolamento UE che vieta le discriminazioni negli acquisti online
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Il regolamento (UE) 2018/302, recante misure volte a impedire i blocchi geografici nel mercato interno, entra oggi in vigore: ciò vuol dire che non sarà più possibile porre ingiustificati ostacoli ai consumatori che vogliono acquistare prodotti e servizi da venditore stabilizzato in uno Stato dell’UE diverso dal proprio.
Con il termine geoblocking ci si riferisce infatti a quelle pratiche, poste in essere da alcuni professionisti, consistenti nell’imporre limitazioni alle vendite transfrontaliere sulla base della nazionalità, del luogo di residenza o di stabilimento dell’acquirente.
Secondo un’ indagine realizzata dalla Commissione Europea, solo il 15% dei cittadini degli Stati membri acquista prodotti da negozi stabiliti in un paese UE diverso dal proprio; da oggi, tale percentuale è destinata ad aumentare notevolmente, considerata la portata innovativa delle disposizioni del regolamento.
Non è più consentito, pertanto bloccare o limitare l’accesso o reindirizzare gli utenti ad una differente versione dell’interfaccia online e laddove ciò sia ancora possibile, tale eventualità deve essere adeguatamente motivata. Né sarà più possibile rifiutare il perfezionamento dell’ordine se il consumatore utilizza, per il pagamento, una carta di credito rilasciata da un istituto che non ha sede nello stesso paese del venditore.
Tuttavia, il venditore non può essere obbligato a consegnare la merce in un paese UE in cui non effettua spedizioni; in questo caso il consumatore può concludere l’ordine ed indicare, per la consegna, un indirizzo che si trovi in un paese in cui il professionista offre i propri servizi.
La normativa non trova tuttavia applicazione nel caso di servizi connessi a contenuti tutelati dal diritto d’autore, servizi finanziari, audiovisivi, di trasporto, sanitari e locali.
Per informazioni dettagliate sull’eliminazione del geoblocking è possibile consultare l’utile guida predisposta dalla Commissione "Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici nel quadro del commercio elettronico" in caso di controversia con un professionista derivante dalla mancata o non applicazione del regolamento, invece, è possibile rivolgersi al Centro Europeo Consumatori Italia che, ai sensi del regolamento, sarà l’organismo competente a fornire assistenza pratica (e gratuita) ai consumatori.