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Facebook multata dall’Antitrust: sanzione da 10 milioni per pratiche commerciali scorrette
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a conclusione dell’istruttoria avviata nel mese di aprile 2018, ha inflitto una sanzione di 10 milioni di euro a carico di Facebook Ireland LTD, società operativa a livello europeo e della capogruppo Facebook Inc.
Il procedimento ha riguardato due distinte pratiche commerciali:
- aver adottato, nella prima fase di registrazione dell’utente alla Piattaforma FB, un’informativa priva di immediatezza, chiarezza e completezza relativamente alla propria attività di raccolta e utilizzo, a fini commerciali, dei dati dei propri utenti;
- aver applicato, ai propri utenti registrati, un meccanismo che comporta la trasmissione dei dati degli utenti del social network a siti web e app di terzi (e viceversa), senza un preventivo consenso dell’interessato, per l’uso degli stessi a fini di profilazione commerciale.
Relativamente alla prima delle due condotte sanzionate, l’Autorità evidenzia come Facebook avrebbe pubblicizzato l’iscrizione alla piattaforma con il claim “Iscriviti È gratis e lo sarà per sempre”, enfatizzando così, come si legge nel provvedimento pubblicato sul bollettino del 10 dicembre, la sola gratuità della fruizione del servizio, non informando adeguatamente l’utente, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta dei dati a fini commerciali, finalizzata alla loro monetizzazione, in modo da indurre l’utente stesso ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso. L’Autorità garante sottolinea infatti come la raccolta e lo sfruttamento dei dati costituiscano la contro-prestazione del servizio offerto dal social network; il fatturato delle società sanzionate risulta costituito dai proventi delle pubblicità on-line, basate sulla profilazione degli utenti in base ai loro dati e proprio l’omissione delle finalità remunerative dell’utilizzo dei dati, integrerebbe una pratica commerciale ingannevole non consentendo adeguatamente all’utente di distinguere quando i suoi dati vengono utilizzati per la personalizzazione del servizio e quando, invece, per la realizzazione di specifiche e mirate campagne pubblicitarie.
Per quanto concerne la trasmissione dei dati invece, l’AGCM ha individuato una pratica commerciale aggressiva nel meccanismo che, al momento dell’iscrizione, consente all’utente di “usare app, plug-in, giochi e siti web su Facebook e altrove”, grazie ad una pre-impostazione della Piattaforma come “attiva”; ciò comporterebbe che l’utente, sin da subito, sia soggetto ad una trasmissione automatica dei suoi dati, potendo disabilitare tale funzione solo in un secondo momento, non contestuale all’iscrizione.
Le argomentazioni difensive di Facebook, facenti leva sul pieno rispetto delle diposizioni contenute nel regolamento generale sulla protezione dei dati e sulla semplicità di accesso, per gli utenti, alle informazioni necessarie a compiere scelte consapevoli, non sono state ritenute sufficienti ad evitare l’accertamento della violazione degli articoli 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo (relativi al divieto di pratiche commerciali scorrette) e la conseguente sanzione pecuniaria. Inoltre, l’Autorità ha disposto la pubblicazione, a partire dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notificazione del provvedimento e per venti giorni, di una dichiarazione rettificativa sulla home page del sito internet aziendale per l’Italia e sulla relativa applicazione, in modo che sia immediatamente visibile al primo accesso di ciascun utente registrato.